Progettazione

Tar Campania: urbanizzazioni solo per ingegneri, se non riguardano solo gli edifici

di Giuseppe Latour

La storia infinita della guerra di competenze tra ingegneri e architetti si arricchisce dell'ennesimo capitolo. A scriverlo, stavolta, è stato il Tar Campania con la sentenza n. 1023 del 20 febbraio 2017. Per i giudici amministrativi le opere di urbanizzazione, quando non riguardano singoli edifici civili, sono appannaggio esclusivo degli ingegneri: interventi relativi alla viabilità, agli acquedotti, alla depurazione, all'illuminazione non potranno essere elaborati da architetti. Qualsiasi decisione diversa della pubblica amministrazione sarà impugnabile.

Il caso riguarda un appalto integrato per opere di urbanizzazione nel Comune di Puglianello, in provincia di Benevento: l'importo a base di gara era di 2,7 milioni di euro. Alla gara hanno partecipato due imprese. La seconda, dopo l'aggiudicazione, ha fatto ricorso «deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili». Tra le varie questioni «colgono nel segno le censure che attengono, rispettivamente, alla illegittima indicazione (attuata dalla ricorrente in esecuzione della disciplina di gara) di un architetto per la progettazione esecutiva e alla carenza del requisito della regolarità contributiva».

Sulla questione delle competenze, la sentenza condivide l'assunto del ricorrente in base al quale «la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati» è di pertinenza esclusiva «degli ingegneri ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 52 del regio decreto n. 2537 del 1925». Il primo devolve agli ingegneri «la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione», mentre il secondo gli attribuisce «le costruzioni di ogni specie». Queste norme, sebbene piuttosto vecchie, «costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri».

Ma i giudici dicono di più. E si richiamano al principio giurisprudenziale per il quale «tali disposizioni vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili». A supporto di questa tesi, viene riportato un lungo elenco di sentenze: Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2938/2000, sezione VI, n. 1150/2013; Tar Sicilia, Palermo, n. 2274/2002; Tar Calabria, Catanzaro n. 354/2008; Tar Veneto, n. 1153/2011; Tar Puglia, Lecce, n. 1270/2013; Tar Lazio, Latina, n. 608/2013).

Nel caso specifico, le attività progettuali inserite nel bando non riguardano opere a servizio di singoli fabbricati ma «opere di urbanizzazione di un comparto del piano di insediamenti produttivi del Comune di Puglianello». Quindi, in base al ragionamento della sentenza, la competenza appartiene agli ingegneri. «Ne consegue l'illegittimità in parte qua della disciplina di gara e, di conseguenza, del provvedimento di ammissione alla gara della società aggiudicataria».

La sentenza del Tar Campania n.1023 pubblicata il 20 febbraio 2017

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