Amministratori

Tar Veneto, niente vincoli all'installazione degli impianti di telefonia mobile su beni del Comune

È illegittima la previsione regolamentare e il provvedimento dell'amministrazione

di Amedeo Di Filippo

È illegittima la previsione regolamentare e il provvedimento che consentono di realizzare impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà comunale. Lo afferma il Tar Veneto con la sentenza n. 1021/2021.

Un operatore di telefonia mobile ha impugnato il provvedimento con cui il Suap ha respinto la domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base (Srb) per via del fatto che l'intervento ricade in zona prevalentemente residenziale di nuova urbanizzazione soggetta a piano particolareggiato e che il regolamento comunale per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle Srb consente l'installazione solo su proprietà comunali. L'operatore ha contestato l'illegittimità del vincolo in quanto introduce un divieto generalizzato di installazione su tutti gli immobili non appartenenti al Comune, e l'asserita non compatibilità urbanistica, in quanto le Srb sono assimilate a opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica e con qualsiasi zona del territorio comunale.

L'articolo 86 del Dlgs 259/2003 prevede al comma 3 che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori. Il comma 1 dell'articolo 90 dispone che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie hanno carattere di pubblica utilità. L'articolo 4 del Dpr 327/2001 consente ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di Srb per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere sui limiti di esposizione ai suddetti campi, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

Essendo le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le Srb, assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e avendo carattere di pubblica utilità, è dunque possibile che siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, posto che l'interesse pubblico perseguito è quello di garantire una costante e/o continua e omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un'uniforme copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, capace di collegare con un livello qualitativo accettabile gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento e all'interno degli edifici.

Facile dunque per il Tar Veneto concludere che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favore per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. L'amministrazione comunale per questo non può, mediante l'utilizzo degli strumenti di natura edilizia/urbanistica, adottare misure che costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali il divieto generalizzato di installare Srb in intere zone territoriali omogenee ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'articolo 4 della legge 3/2001 riserva allo Stato.

La previsione regolamentare che permette la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà comunale determina dunque un divieto generico e generalizzato che si risolve in un aprioristico divieto di installare siffatti impianti in determinate zone del territorio comunale e appare potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale. Il tutto in violazione del principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, desumibile dalla normativa di settore.

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