Fisco e contabilità

Tari, per i Comuni niente esclusione generalizzata dei magazzini - - Da Ifel le istruzioni e il regolamento-tipo

Nel regolamento Ifel tariffa dovuta quando si producono rifiuti urbani

di Gianni Trovati

Si riapre la battaglia infinita della Tari sui magazzini delle imprese. A innescarla è stato l’addio all’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, determinata dal decreto legislativo 116/2020 che ha recepito la direttiva Ue sull’economia circolare (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Per il ministero della Transizione ecologica, il nuovo quadro normativo ha escluso in automatico la Tari dai magazzini. Per i tecnici dell’Ifel, la fondazione Anci sulla finanza locale che ieri ha diffuso lo schema di regolamento Tari per i Comuni (con una introduzione), non è così. I «magazzini produttivi di rifiuti urbani, come quelli relativi ai prodotti finiti, continueranno a essere assoggettati alla Tari per l’ovvia considerazione che non sono luoghi di lavorazione industriale», si legge nelle istruzioni. L’esenzione, in quest’ottica, riguarda solo i magazzini «funzionalmente connessi alle zone di lavorazione dove si producono esclusivamente rifiuti pericolosi o speciali». La stessa logica spinge l’Ifel a giudicare tassabili gli agriturismi e le aziende agro-industriali per quel che riguarda le superfici su cui si producono rifiuti urbani.

A rendere così elastici i confini della Tari sono ragioni di bilancio, che nei Comuni devono pareggiare tariffa e costi del servizio. Ma come sempre, quando si parla della Tari, il problema è in un intreccio normativo che raggiunge vette di complessità tali da offrire argomenti alle letture più diverse.

L’esenzione generalizzata per i magazzini è stata stabilita dalla circolare ministeriale sul Dlgs 116/2020, che nella versione finale era stata firmata solo dal ministero della Transizione ecologica nonostante il ricco contenuto tributario. Le prime bozze, che portavano anche la targa del ministero dell’Economia, escludevano invece solo i magazzini «funzionalmente connessi» alle attività industriali. Lo stesso ministero dell’Economia aveva sostenuto a Telefisco 2021 che anche con le nuove regole «resta impregiudicata l’applicazione della Tari alle superfici produttive di rifiuti urbani, come mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali». L’Ifel, nelle sue istruzioni ai Comuni, sposa questa lettura. Il matrimonio può essere giudicato d’interesse. I suoi figli saranno numerosi come i contenziosi fra imprese ed enti locali. Inevitabili senza una parola definitiva e giuridicamente inattaccabile sul tema.

Per il resto, il regolamento-tipo indica ai Comuni la necessità di chiedere rendicontazioni a consuntivo alle imprese che scelgono di uscire dal servizio pubblico, e quindi dalla Tari. E spiega che chi non intende abbandonarlo non deve effettuare comunicazioni. Questa scelta, in ogni caso, può essere rivista l’anno successivo, senza vincolare l’impresa per cinque anni.

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