Tari, nuovo stop a sorpresa per agriturismi e magazzini
Il correttivo rifiuti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale taglia le norme viste dalle Camere
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno il correttivo rifiuti (Dlgs 23 dicembre 2022 n. 213) di cui avevamo denunciato la scomparsa su queste colonne il 22 maggio. La versione approdata in Gazzetta è molto diversa da quella sottoposta a parere parlamentare, e bollinata con tanto di relazione illustrativa.
Si sono apportate modifiche rilevanti, almeno per i Comuni. È sparita la modifica all’articolo 184 del Testo unico ambiente relativa ai rifiuti delle attività agricole, che prevedeva un loro ritorno, sebbene in parte, tra i rifiuti urbani. L’articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del Dlgs 152/2006 dispone che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca». L’articolo 184, al comma 3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca». Inoltre gli allegati L-quater ed L-quinquies precisano che «rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse». In base a questo quadro, l’attività agricola non dà mai luogo alla produzione di rifiuti urbani, e quindi si sottrae alla Tari, il cui presupposto è la suscettibilità a produrre rifiuti urbani.
La normativa fa un generico riferimento alle attività agricole, senza valorizzare separatamente quelle agricole per connessione, come gli agriturismi o le attività agro-industriali, attività dove, nella realtà, si producono prevalentemente rifiuti elencati nell’allegato L-quater (urbani). I Comuni, anche sulla scorta delle indicazioni Ifel, hanno continuato ad assoggettare i locali tipicamente produttivi di rifiuti urbani. Il correttivo al Dlgs 116/2020, stando alla versione bollinata, avrebbe risolto l’inghippo normativo, ma il Governo ha ritenuto di continuare come prima, non approvando in via definitiva la norma che avrebbe qualificato come rifiuti urbani quelli «prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali».
Quindi formalmente oggi la Tari è inapplicabile in tutti i locali destinati all’esercizio di attività agricole, anche se si tratta di agriturismi che svolgono nei fatti attività alberghiere o di ristorazione.
Anche l'attesa modifica sui magazzini è sparita dai radar. Lo schema del decreto bollinato prevedeva una modifica dell'articolo 184, comma 3, del Tua, con la quale si precisava che sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali «se diversi» da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi e magazzini. L'ampio contenzioso sulla tassabilità dei magazzini è destinato quindi ad aumentare, anche sulla base delle divergenze interpretative tra Ministero e Cassazione, la quale ha costantemente ritenuto assoggettabili tali locali, anche sulla base della considerazione che in essi non viene svolta alcuna attività produttiva.
Sparita anche la modifica all'articolo 182-ter del Tua, che prevedeva l'estensione delle riduzioni tariffarie per compostaggio a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.
Una nota positiva è il chiarimento sui rifiuti da demolizione, che rimangono urbani se non prodotti nell'ambito di attività d'impresa. Tant'è.