Fisco e contabilità

Tari, la proroga risolve il problema a metà

Sarebbe opportuno delineare un quadro normativo più chiaro

di Pasquale Mirto

Nella bozza del Decreto Aiuti, approvato il 2 maggio, come annunciato con il comunicato stampa del 28 aprile (NT+ Enti locali & edilizia del 29 aprile), arriva la tanto auspicata proroga dei termini di approvazione delle tariffe della Tari.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 ha sganciato i termine di approvazione del Pef e delle delibere tariffarie dal termine di approvazione del bilancio, prevedendo la data fissa del 30 aprile. Né è nata, fin da subito, una discussione circa la possibilità di beneficiare comunque del termine più ampio previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, che lo stesso Dl 228/2021 ha differito al 31 maggio prossimo. Tutta la discussione si è incentrata sul fatto che la norma dispone che i Comuni "possono" approvare entro il 30 maggio, sicché si è sostenuto, trattandosi di mera possibilità, che i Comuni ben potevano seguire gli ordinari termini di approvazione, ancorati, appunto, al termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La discussione è ora superata dal nuovo Dl Aiuti che prevede che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione "degli atti" coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

La novità risolve, tuttavia, il problema a metà. L'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, infatti, dispone una deroga al comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il Comune debba approvare le tariffe Tari, in conformità al piano finanziario redatto dal gestore dei rifiuti, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'articolo 3, comma 5-quinquies, pur prevedendo il termine del 30 aprile anche per l'approvazione dei regolamenti, non ha espressamente previsto, invece, una deroga alla regola ordinaria prevista dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 che prevede, anche in questo caso, come termine ultimo quello previsto per i bilanci di previsione.

È pur vero che il nuovo Decreto Aiuti fa riferimento agli «atti di cui al periodo precedente», e cioè ai piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, alle delibere tariffarie della Tari e della tariffa corrispettiva, e anche ai regolamenti, sicché si potrebbe ritenere che le nuove regole valgono anche per i regolamenti, che quindi potranno essere modificati congiuntamente alle tariffe, ma è anche vero, che residuano spazi di incertezza, derivanti da una espressa deroga alle regole sulle tariffe e non a quelle sui regolamenti.

Sarebbe stato opportuno, per ovviare a qualsiasi residuale dubbio, visto che con i regolamenti si stabiliscono anche le riduzioni ai contribuenti, le quali hanno riflessi sulla determinazione delle tariffe, se non finanziate con il bilancio comunale, prevedere espressamente la deroga alla legge 388/2000.

Ovviamente si tratta di un problema che si pone solo se la data di approvazione del bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest'anno il termine per i bilanci è fissato successivamente, comunque sia i termini per approvare tariffe e regolamento tornano a essere i medesimi. Ciononostante, sarebbe opportuno, delineare un quadro normativo chiaro, una volta per tutte.

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