Fisco e contabilità

Tari, la raccolta autonoma dei rifiuti dà diritto a una riduzione della tassa

Per beneficiare dello sconto spetta al contribuente l'onere di provare la raccolta in propio

di Federico Gavioli

Se il contribuente ha modo di gestire in autonomia la raccolta rifiuti può beneficiare della riduzione della Tari; è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza del 21335/2022.

Il contenzioso tributario
Una società è ricorsa davanti alla Ctp contro un avviso di pagamento della Tari relativa all'anno di imposta 2015, rilevando che nella zona dell'interporto campano i rifiuti non venivano raccolti dal Comune ma da società private.
A seguito della sentenza sfavorevole il Comune ha proposto appello davanti alla Ctr che ha accolto parzialmente il gravame, riducendo il tributo al 40 per cento dell'importo totale e osservando che:
a) la scelta della parte contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti a una ditta privata non giustifica l'esonero dall'obbligo del pagamento del tributo quando - come nella specie - sia stata provata la regolare istituzione del servizio e l'attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all'interporto, anche se non all'interno dell'interporto stesso;
b) il mancato svolgimento del servizio di raccolta all'interno dell'interporto, pur provato dalla parte contribuente, non giustifica l'esenzione, ma solo la riduzione dell'importo del tributo, nella predetta aliquota del 40 per cento dell'importo totale.
Il Comune contro la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso in Cassazione.

La sentenza della Cassazione
Per la Cassazione il ricorso è infondato. Richiamando una propria precedente pronuncia la Suprema Corte ha osservato che "ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta, come previsto dall'articolo 59 comma 4 del Dlgs 507/1993 (Cassazione n. 11451/2015).
In materia di imposta sui rifiuti, i giudici hanno osservato che, pur operando il principio secondo cui è l'amministrazione comunale a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In questo caso, tramite una perizia giurata non contestata dal Comune, il contribuente ha dimostrato che l'attività comunale di raccolta dei rifiuti è stata espletata solo nelle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno dell'area privata dell'interporto. Area all'interno della quale il contribuente si è avvalso di un servizio di raccolta privato, maturando quindi il diritto a usufruire dell'esenzione o della riduzione dell'imposta, proprio in ragione della sussistenza di un servizio privato di raccolta di rifiuti.

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