Tari con solidarietà passiva solo teorica, ai Comuni nessuna garanzia di riscossione coattiva
A differenza della vecchia Tarsu, un modello riscossione per la Tari non è mai stato definito, essendo stata lasciata ai Comuni la possibilità di decidere se riscuotere la stessa con il sistema della liquidazione d'ufficio o con quello dell'autoliquidazione, così come essi possono optare per la riscossione coattiva tramite lo strumento del ruolo (Agenzia delle Entrate - riscossione) o con l'ingiunzione fiscale.
Buona parte dei Comuni ha scelto il sistema della liquidazione d'ufficio, con onere da parte dell'Ente, quindi, di notificare un atto contenente la descrizione accurata della pretesa e il relativo importo, attraverso questa procedura:
1. avviso di pagamento da inviare per posta ordinaria;
2. sollecito di pagamento da notificare a coloro che non hanno pagato o hanno pagato parzialmente il dovuto;
3. avviso di accertamento per omesso/parziale versamento da notificare agli inadempienti;
4. ingiunzione fiscale da notificare ai persistenti morosi.
Il tutto nei termini decadenziali dettati dai commi 161 e 163, articolo 1, della legge n. 296/2006.
La Tari è «solidale»
La Tari, rispetto all'Imu, ha la particolarità che in caso di pluralità di soggetti passivi, l'obbligazione tributaria rimane unica e tra di loro vi è la cosiddetta solidarietà passiva: tutti sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica prestazione e il pagamento di uno di essi libera gli altri. Il comma 641, articolo 1, della legge n°147/2013, infatti, stabilisce che in caso di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria è unica e tutti sono tenuti in solido all'adempimento della prestazione, secondo le regole della solidarietà di cui all'articolo 1292 del codice civile.
La conseguenza di quanto affermato è che il Comune può pretendere il pagamento della Tari per intero da qualsiasi coabitante, per ipotesi da tutti, indipendentemente da chi ha fatto la dichiarazione, che in genere è un solo soggetto. La prassi vuole invece che il Comune proceda con l'invio dell'avviso bonario e la notifica degli atti successivi al solo dichiarante. Può capitare però che, in fase di riscossione coattiva, ci si accorge che il dichiarante, oltre a essere inadempiente, sia anche nullatenente, pertanto tutte le procedure esecutive e cautelari avrebbero (o hanno avuto) esito negativo.
Può il principio di solidarietà tra i soggetti passivi essere d'aiuto per escutere il patrimonio di uno di essi notoriamente solvibile? In altri termini, dopo aver notificato un sollecito di pagamento e un avviso di accertamento a uno dei soggetti passivi (per esempio il dichiarante) privo di solidità economico/patrimoniale, si può notificare l'ingiunzione e quindi procedere con fasi esecutive a un altro coabitante del quale il Comune ha scoperto come esistente un patrimonio da aggredire, a differenza del primo? A tale quesito si ritiene si debba dare risposta negativa.
Il principio della solidarietà vale sia a monte, in quanto il Comune può chiedere l'intera prestazione a uno solo dei debitori (e non ripartire la stessa per quanti sono questi ultimi), sia a valle, perchè il pagamento dell'intero da parte di uno di essi libera tutti, ma non ha effetti sulla notifica degli atti, né sui termini di decadenza previsti dai commi 161 e 163. Per potere esigere la prestazione da un altro soggetto passivo obbligato in solido con l'intestatario dell'utenza Tari, occorre che gli venga notificato l'atto contenente la descrizione e l'ammontare della pretesa (avviso/sollecito di pagamento) e gli atti conseguenziali quali l'avviso di accertamento e l'ingiunzione, atto, quest'ultimo, che apre le porte alle procedure cautelari di fermo e di ipoteca, e alle procedure esecutive (pignoramento di conti corrente, dei fitti attivi, dello stipendio o altro), il tutto entro i termini decadenziali (5 anni/3 anni) previsti dalla legge n°296/2006.
Irrilevanza della notifica al coobligato dichiarante
Non rileva il fatto che i medesimi atti già siano stati notificati al soggetto coobligato dichiarante. Pertanto, per tutelare il proprio credito, è opportuno che il Comune non proceda solamente alla notifica degli atti previsti dal regolamento al titolare dell'utenza (in genere il dichiarante), ma proceda anche a una valutazione della situazione economico patrimoniale di quest'ultimo e degli altri coobligati, almeno nella fase di notifica del primo atto liquidatorio e di agire nei confronti di colui o coloro che si ritengono maggiormente solvibili.
(*) Docente Anutel