Tariffa del servizio idrico, possibile il conguaglio per il recupero dei soli costi imprevedibili
É illegittima la pretesa sui costi non pertinenti, né correlati a una gestione corretta ed efficiente
In materia di tariffa per forniture idriche, è possibile il recupero dei costi «ora per allora» solo con riferimento ai costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio, mentre è illegittima la pretesa di recuperare retroattivamente costi non pertinenti, né correlati a una gestione corretta ed efficiente del servizio offerto nell'anno di riferimento. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione civile, Sezione III, con l'ordinanza n. 5492/2023.
Il fatto
La vicenda in esame ha preso le mosse dal ricorso proposto da alcuni utenti sardi nei confronti di un gestore del servizio idrico, per fatture emesse nel 2016 con cui si ponevano a carico dei ricorrenti, a titolo di conguaglio, consumi idrici effettuati negli anni dal 2005 al 2011, per i quali era già stato pagato il corrispettivo dovuto.
Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso, e anche il Tribunale di Sassari in sede di appello, con la sentenza n. 818/2020, aveva dato ragione agli utenti, sostenendo che la pretesa della società di gestione di ottenere il conguaglio per le partite pregresse si sostanziava in una «indebita integrazione della tariffa», dovendosi escludere, secondo il principio del recupero dei costi, che le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico possano comprendere, per effetto di una valutazione ex post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati. Al che l'ente gestore si è rivolto alla Suprema Corte facendo valere le seguenti ragioni:
a) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all'utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio;
b) non il singolo gestore, ma Aeegsi – oggi Arera – valuta l'adeguatezza delle tariffe per garantire alla collettività un servizio improntato non solo a elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; di conseguenza il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa, ovvero per un'eventuale esclusione di determinate voci.
Sulla base di queste argomentazioni, la società ricorrente concludeva che le partite pregresse sono da considerarsi un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sarebbe viziata per aver travisato la nozione di conguaglio per il recupero dei costi, violando la normativa che regola la gestione del servizio idrico integrato e la giurisprudenza in materia.
Il recupero dei costi
La Sezione ha accolto il ricorso del gestore idrico, con alcune precisazioni dedotte dal seguente percorso logico-argomentativo.
I giudici hanno osservato, in primo luogo, che la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/Ce, a norma del quale gli Stati membri si conformano al principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento. In tale contesto, e alla luce dell'articolo 154 del Dlgs 152/2006, la Sezione ha rilevato che devono escludersi «i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato», mentre va ritenuto legittimo il recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio, con onere della prova a carico dell'ente gestore.
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