Tariffe Tari entro il 31 luglio
Accogliendo una richiesta dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, il comma 677 del primo articolo della legge di bilancio per il 2026 è intervenuto sulla tempistica di approvazione da parte dei Comuni dei piani finanziari e delle tariffe della tassa rifiuti. Il nuovo termine di approvazione cade il 31 luglio di ogni anno.
Da quando il piano economico finanziario è licenziato dagli enti territorialmente competenti adottando nella sua compilazione le regole dei metodi tariffari rifiuti (Mtr), elaborati dall’autorità di regolazione Arera, è la seconda volta che il legislatore deve intervenire sulle tempistiche di approvazione di Pef e tariffe. Sino all’introduzione del primo Mtr, in una logica meramente previsionale, la Tari seguiva le medesime regole di tutte le altre entrate comunali, dovendone definire l’ammontare entro la data di approvazione del bilancio di previsione (ordinariamente il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione).
Uno dei più grossi meriti dell’intervento dell’autorità di regolazione fu quello di tentare di mettere ordine al far west che regnava negli oltre 8.000 Comuni italiani, dando criteri omogenei, dati certi, basi contabili titolate e verificabili, attestazioni di responsabilità e congruità, diversa responsabilità ai tanti (forse troppi) soggetti che affollano il panorama regolamentare di un settore, quello della gestione rifiuti, ancora troppo dipendente da normative che si articolano su più livelli di governo (comunitario, nazionale, regionale) e dove le venti regioni italiane non hanno mancato l’occasione per sbizzarrirsi nell’identificare competenze e adempimenti, in un puzzle difficilmente componibile.
È per questo che quando il governo affidò la regolazione del settore ambientale ad Arera, l’ente che già si occupava dei settori energetici ed idrico aveva davanti a se un compito da far tremare i polsi. Dopo qualche anno, i brividi agli arti superiori sono però a carico degli operatori che debbono applicare le tante (troppe) disposizioni che investono la Tari, a cui prudono le mani. Questo perché il secondo intervento del legislatore sulle tempistiche di approvazione delle tariffe è la spia evidente che qualcosa non sta andando nel giusto verso, con un equivoco di fondo che rende sempre più complessa l’armonizzazione di regole nate da presupposti differenti.
I Comuni, o quanto meno la stragrande maggioranza di essi, sono chiamati ad applicare un tributo locale disciplinato dai diversi interventi compiuti a livello legislativo per alimentare il cosiddetto “federalismo fiscale”. Vero però che nel complesso di un “federalismo per abbandono”, dove livelli di governo superiore cedono volentieri il cerino a chi sta sotto, non si è compiuta una scelta, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di effettuare il prelievo sui rifiuti sulla base di diverse opportunità: tributo, tributo puntuale, tariffazione. A questo si aggiunga che le disposizioni via via emanate nel corso dei diversi quadrienni di regolazione sono congegnate per definire tariffe di servizi a rete, in un ambito dove la rete è costituita in massima parte non da infrastrutture fisiche (come nel caso di elettrodotti, gasdotti, acquedotti) ma da una complessa maglia di operazioni interconnesse fortemente “labour intensive” e condizionate dall’energivoro settore dei trasporti e dalla locale capacità di assorbimento degli impianti di smaltimento.
Se l’intento è quello di far confluire il prelievo dei Comuni, necessario per il finanziamento dei servizi, dall’attuale sistema fiscale ad una tariffazione puntuale dello stesso, sarebbe utile esplicitarlo senza doppiezze, intervenendo con coerenza sia sotto il profilo normativo che regolamentare. Diversamente il limbo nel quale ancora una volta i Comuni dovranno galleggiare potrebbe determinare incertezze, dubbi, inadeguatezze, difformità, che costringeranno ancora una volta, come troppo spesso succede nei tributi locali, a far divenire le cangianti interpretazioni nomofilattiche della Suprema Corte la bussola per l’applicazione dei tributi, con buona pace di quella certezza del diritto che tanto piaceva ad Hans Kelsen.
Non ultimo perché il nuovo termine del 31 luglio ha posto un inedito interrogativo. Se il sistema di regolazione è costituito sulla certezza dei dati desunti dai bilanci dell’ultimo esercizio chiuso dei diversi gestori che intervengono nel ciclo complesso della gestione dei rifiuti, spostare dal 30 aprile al 31 luglio il calendario degli adempimenti, scavalla anche le date di chiusura dei bilanci dei gestori dei servizi con gli utenti, i Comuni (rendiconti da approvare entro il 30 aprile), sia quello dei gestori dei servizi, la cui forma societaria o consortile impone la chiusura dei conti entro il mese di maggio. Sarà quindi rivista l’impostazione che consente agli enti territorialmente competenti di lavorare sui dati dell’anno “n-2”? Interrogativo a cui forse non avremo risposte nell’immediato e che, nel caso di riforma, avrebbe la conseguenza di ridurre anzichè dilatare i tempi per l’elaborazione della complessa documentazione necessaria. Ma chi lo deciderà: il legislatore o l’ente di regolazione?
Sarebbe invece opportuno cogliere la possibilità di lavorare con meno affanno per garantire ragionamenti più ampi, magari grazie anche al confronto non solo all’ascolto con gli operatori, attraverso soggetti quali Anci, Ifel o Anutel, per apportare utilità alla definizione della regolamentazione di un settore sempre più strategico per la nostra economia nazionale, oramai fortemente concentrata sul manifatturiero e sui servizi. Se per la manifattura qualche tempo fa si diede la possibilità di affrancarsi dal sistema pubblico, garantendo però pari condizioni di riutilizzo dei materiali, non è mancato un goffo intervento per quanto concerne l’assoggettabilità al tributo, visto che le imprese che escono dal servizio pubblico continuano a pagare la quota fissa Tari, o le sue sorelle, calcolandola su parametri incongruenti (superficie e genere di attività svolta) rispetto alla più ridotta natura del prelievo.
La speranza è che il differimento dei termini previsto nella legge 199/2025 non sia un ennesimo calcio al barattolo, utile solo a spostare il problema qualche metro più in la, ma possa diventare una presa di coscienza del legislatore che, nel quadro di riordino della fiscalità locale, la Tari o le sue innumerevoli varianti, debba diventare un elemento cardine su cui far convergere la volontà politica di compiere scelte destinate a durare nel tempo.
Solo così l’introduzione dal 2028 di un nuovo sistema di tariffazione dei servizi, dalla binomia attuale alla pentanomia futura, potrà essere colta anche dagli utenti come una vera opportunità di trasparenza e crescita del settore. Diversamente il contribuente, il cui interesse si concentra sulla riga dell’importo in bolletta da pagare, non potrà che proseguire il trend di forte conflittualità, che gli uffici tributi comunali registrano quotidianamente, e disaffezione, attraverso un incremento delle morosità certificato dalle ragionerie, che costituiscono oramai l’ordinaria amministrazione nella gestione del prelievo sui rifiuti.
(*) Componente consiglio generale Anutel ETS
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