Personale

Tassazione separata sugli arretrati corrisposti al dipendente a seguito di sentenza

Il datore di lavoro che non ha effettuato le trattenute sulle somme versate come acconto degli emolumenti arretrati può avvalersi del ravvedimento operoso

di Federico Gavioli

L'agenzia delle entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 369/2020 ha chiarito che vanno assoggettati a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86, Tuir) gli emolumenti spettanti all'ex dipendente a seguito di una sentenza, maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, ed erogati dalla pubblica amministrazione ex datore di lavoro.

Il quesito
Un ente pubblico a seguito di una sentenza sfavorevole è stato condannato al pagamento nei confronti di un suo ex dipendente degli emolumenti, a titolo di differenze retributive e indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro dal 21 dicembre 1989 al 30 giugno 1998, per un importo complessivo pari a circa 188mila euro.
L'ente pubblico è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese dei giudizi e di Ctu, nonché alla regolarizzazione contributiva in relazione all'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio.
Il dubbio avanzato ai tecnici delle Entrate, da parte dell'ente pubblico, in relazione anche all'orientamento della Cassazione, è quale sia il corretto comportamento da tenere con riferimento agli obblighi fiscali gravanti in capo all'ente che eroga il compenso e, conseguentemente, quale sia la corretta modalità di redazione della certificazione unica 2021, con particolare riferimento all'assenza, nel caso di specie, delle ritenute fiscali e previdenziali effettuate a carico del lavoratore.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate nel richiamare la normativa di riferimento in materia di ritenute Irpef sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti evidenzia che per quanto concerne la modalità di tassazione, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede che l'imposta si applichi separatamente, tra l'altro, sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti».
Questa modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente è finalizzata a evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.
Le amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati soggetti a tassazione devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'Irpef; più precisamente, la ritenuta è determinata applicando, all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.
Le Entrate, inoltre, nel rispondere al quesito hanno approfondito la questione evidenziando che dai dati presenti nell'anagrafe tributaria è emerso che l'ente pubblico istante, nel 2019, ha erogato all'ex-dipendente la somma di 70mila euro a titolo di acconto delle somme a quest'ultimo spettanti in esecuzione della citata sentenza, rilasciando al medesimo apposita certificazione unica (Cu/2020).
Dall'esame del modello certificativo, si evince che sulle somme erogate non sono state effettuate le ritenute dirette alla fonte, così come disposto dai citati articoli 29, comma 1, del Dpr 600/1973 del Dpr 602/1973.
Questa violazione è disciplinata dall'articolo 14, del Dlgs 471/1997, dal titolo «Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» laddove è disposto che «chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto».
L'agenzia delle entrate ha evidenziato, tuttavia, che l'ente pubblico potrà assolvere la citata sanzione avvalendosi, nel rispetto delle condizioni previste, dell'istituto del ravvedimento operoso.

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