Fisco e contabilità

Tefa, ecco i criteri per riversare il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Il provvedimento con le modalità è stato anticipato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Mef in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

di Federico Gavioli


Anticipato dal Dipartimento delle Finanze del Mef - ma in attesa di essere pubblicato in Gazzetta - il decreto direttoriale con i criteri e le modalità per il riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento attraverso il modello F24.

Relativamente ai versamenti effettuati con il modello F24 il decreto direttoriale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune in base alle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. La deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati.
Relativamente agli anni successivi le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo adottata ai Comuni competenti per territorio.

I Comuni effettuano il riversamento delle somme, con interessi e sanzioni, dovute a titolo di Tefa e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020.
Al termine di ciascun trimestre dell'anno i Comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, devono provvedere al riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al Comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021.

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