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Termine per l'annullamento in autotutela di un piano attuativo, oltre 18 mesi è ragionevole

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di Solveig Cogliani

La previsione dell’articolo 21 nonies, legge n. 241 del 1990, pur segnando il superamento dell’inconsumabilità del potere di autotutela, non consente di prescindere – ai fini della valutazione della ragionevolezza del termine – dall’originaria illegittimità dell’atto e dalla rilevanza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione di esso. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 7831/2019.

Il caso
Si pronunzia il Consiglio di Stato sull’appello proposto da una Società avverso la sentenza che aveva respinto i motivi aggiunti al ricorso (dichiarato improcedibile), con i quali - in primo grado - si chiedeva l’annullamento del provvedimento di definitivo annullamento in autotutela della delibera, precedentemente assunta, di revisione del piano particolareggiato, in ragione della  contenuta previsione della realizzazione di una volumetria di entità superiore ai limiti indicati nel Prg.
Tra i motivi di appello la Società istante lamentava il superamento del termine previsto dall’articolo 21 nonies della legge generale sul procedimento amministrativo.
Il Giudice d’appello ha confermato la sentenza di prime cure, ritenendo che:
- in primo luogo, il termine di cui al richiamato articolo 21 nonies non può avere funzione sanante dei provvedimenti illegittimi adottati precedentemente all’entrata in vigore  della norma di modifica della stessa disposizione, cosicché il medesimo termine deve essere computato a decorrere da tale data;
- quanto al profilo dell’irragionevolezza del termine (valutabile alla luce della formulazione della norma antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015)  va rilevato che nel caso oggetto di esame, l’esercizio dell’autotutela si era concretizzato secondo parametri rispettosi della ragionevolezza e del bilanciamento tra interesse pubblico specifico – quale quello all’ordinato assetto urbanistico - e affidamento del privato (nella specie il provvedimento di autotutela era intervenuto dopo ventuno mesi).

La predeterminazione legale della ragionevolezza
Appare necessario evidenziare che il caso in esame occupa un arco temporale che va dal 2014 (la delibera  di approvazione della revisione del piano particolareggiato è del 7 agosto 2014) -  governato dalle disposizioni in tema di annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21 nonies, legge 241 del 1990, nell’originario testo introdotto dall’articolo 14, legge 15 del 2005 - al 2016 (la delibera di annullamento in autotutela è datata 24 maggio 2016), epoca in cui era entrata in vigore la novella di cui all’articolo 6, legge n. 124 del 2015.  Tuttavia non risultavano decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Orbene, dunque, l’indagine ermeneutica svolta dal primo Giudice e dal Consiglio di Stato si è incentrata sul tema della ragionevolezza del tempo trascorso dall’emanazione dell’atto al suo annullamento.
L’evoluzione dell’ordinamento pubblicistico, infatti, si è sviluppata nel senso della protezione per i soggetti incisi dall’esplicazione del potere di autotutela e, prima ancora dell’intervento legislativo (legge n. 15 del 2005), già  la giurisprudenza amministrativa aveva indicato la necessità che l’autotutela avvenisse entro un termine ragionevole (si veda Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 novembre 1999, n. 1812).
La ragionevolezza del termine implicava non una consumazione del potere, bensì la necessità di una attenta comparazione fra l’interesse pubblico al ritiro dell’atto illegittimo e il complesso delle altre circostanze e interessi rilevanti.
Come specificato nell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, ‘La locuzione ‘termine ragionevole’ richiamava «evidentemente un concetto non parametrico ma relazionale, riferito al complesso delle circostanze rilevanti nel caso di specie», sicché essa «è strettamente connessa a quella di esigibilità in capo all’Amministrazione» e, dunque, ancorata alla concreta conoscenza da parte dell’Amministrazione stessa, dei profili di illegittimità dell’atto.
Va ricordato che la novella del 2015  - come indica la stessa decisione della Adunanza plenaria richiamata –«mira» – ora -  «attraverso la fissazione di un termine di diciotto mesi, alla predeterminazione legale della nozione di ragionevolezza del termine per l'annullamento in autotutela».

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