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Tetto del salario accessorio, la Corte dei conti traccia il perimetro per l'esclusione delle spese etero-finanziate

Tra le cause di esclusione, le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Le risorse destinate all'istituzione di una nuova posizione organizzativa pagata con i fondi ministeriali, regionali e comunali (quote di cofinanziamento dei comuni associati) destinati al finanziamento del piano sociale di zona non possono essere considerate «neutre» ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. È questa la conclusione cui è giunta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con deliberazione n. 6/2022/PAR.

La deliberazione in questione è interessante perché al contempo elenca i presupposti che consentono di escludere dal limite del trattamento accessorio le spese etero-finanziate.

Cosa accade, ai fini del rispetto del limite del salario accessorio, se all'interno di un Ambito territoriale sociale (Ats) si decidesse di istituire una nuova posizione organizzativa (a cui affidare la responsabilità esclusiva dell'Ufficio del piano di zona), la cui spesa per la retribuzione di posizione e di risultato è posta interamente a carico delle risorse destinate al finanziamento del piano sociale di zona (provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali)? Può, cioè, tale spesa, essendo «etero-finanziata», derogare al limite sull'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del 2016? Questo l'interrogativo posto da un ente locale pugliese, capofila di un Ats, alla Corte dei conti.

I giudici contabili pugliesi, richiamando sul punto l'orientamento della magistratura contabile, rammentano che l'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, che fissa il tetto del salario accessorio, non distingue fra le risorse che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni, rimanendo così il limite disposto da detta norma invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative stabiliti nel contratto del 21 maggio 2018, che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza.

Da ciò consegue l'impossibilità di non computare nel tetto di spesa stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 le risorse destinate all'istituzione di una posizione organizzativa pagata con i fondi (ministeriali, regionali e comunali) destinati al finanziamento del piano sociale di zona.

La sottrazione dal limite, afferma infatti il collegio, è consentita solo nei seguenti casi:
• compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (come gli incentivi per funzioni tecniche o i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli dell'amministrazione);
• economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
• entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio;
• compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Più in generale, si legge nella deliberazione, l'esclusione è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni:
• le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna;
• le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
• l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi.

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