Titolo edilizio, il proponente deve sempre dimostrare la titolarità e l'Ente può sempre verificarla
Lo ribadisce il Consiglio di Stato
Nel caso della presentazione di richiesta di permesso di costruire o di presentazione di Scia o altro titolo edilizio relativo a un intervento, «colui che, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del bene, richieda un titolo edilizio dovrà, dunque, necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell'intervento che ne costituisce oggetto e il Comune conserverà il potere di verificare la legittimazione del richiedente e accerterà se egli sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria». Lo ha ricordato il Consiglio di Stato - Sezione Quarta, n.3618/2022 - nel giudizio su una controversia sorta a seguito della presentazione di un Scia per realizzare una barriera manuale per regolare il transito su una strada di accesso a un'area oggetto di piano di lottizzazione.
La controversia è stata focalizzata sulla esistenza o meno di una servitù legata all'assicurare il passaggio pubblico su una strada, contro l'iniziativa di un privato volta a installare, previa Scia, una barriera per limitare l'accesso. Il proponente aveva presentato una prima volta la relativa Scia, ma il comune l'ha annullata ribadendo l'esistenza della servitù. L'annullamento è stato impugnato al Tar, il quale ha accolto il ricorso affermando che l'Ente non avrebbe dimostrato adeguatamente l'esistenza di tale servitù. Il Tar ha tuttavia lasciata aperta la possibilità di un ulteriore accertamento da parte del Comune. Pertanto, il Comune ha nuovamente proposto un annullamento della Scia; anche questo secondo atto è stato impugnato al Tar. E anche questa volta il Tar ha accolto il ricorso del privato. Questa volta il Comune si è appellato al Consiglio di Stato.
I giudici della Quarta sezione del Consiglio di Stato - che nella sentenza accolgono l'appello del Comune - impostano la controversia in modo diverso da come era stato fatto fino a quel momento. La questione rilevante - si afferma - non è tanto la dimostrazione di una servitù di uso pubblico su un bene privato, ma l'accertamento della titolarità del promotore dell'intervento volto a incidere su tale (presunta) servitù.
In altre parole il Consiglio di Stato, dando ragione al Comune, afferma tuttavia che il comune avrebbe dovuto preliminarmente svolgere una istruttoria per verificare se il presentatore della Scia fosse effettivamente titolato a realizzare un'opera su quel bene. «Nel caso in esame - spiegano infatti i giudici di Palazzo Spada - la questione della sussistenza o meno di un uso pubblico viene in rilievo limitatamente ai profili relativi alla legittimazione alla presentazione del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001, e solamente a fini ostativi rispetto al consolidarsi degli effetti del titolo edilizio di cui il privato vuole servirsi, per la realizzazione di un'opera che impedisca il transito veicolare su questa strada».