Fisco e contabilità

Tracciabilità rifiuti, addio Sistri - Dal 15 giugno il nuovo registro

Più tempo per l’iscrizione: tre scadenze in base alla classe di utenti

di Paola Ficco

Entra in vigore giovedì 15 giugno il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Ma tutto continua con le vecchie scritture (registro e formulario) fino al 15 dicembre 2024. Il Rentri appare molto diverso dal Sistri, già solo per i ridotti costi dei diritti di segreteria e dei contributi annuali e per la valorizzazione del ruolo dell’Albo gestori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio è stato pubblicato il decretro 4 aprile 2023 con il quale il ministero dell’Ambiente regolamenta il nuovo registro, istituito dall’articolo 6 del decreto legge 135/2018 e disciplinato dall’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006.

Il nuovo registro

Il Rentri introduce un modello di gestione digitale che consente alle imprese di adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti per i rifiuti dal Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Ora tutti questi dati sono integrati nel Rentri che pare offrire ai soggetti obbligati la riduzione di oneri burocratici e una breve spendita di tempo nella compilazione. Nel contempo, si candida a garantire una maggiore omogeneità e fruibilità dei dati. Il decreto arriva dopo un periodo di sperimentazione condotto, attraverso il laboratorio (www.prototipo.rentri.it) allestito unitamente al sito www.rentri.it, dall’Albo nazionale gestori ambientali, ministero dell’Ambiente e Unioncamere (insieme alle associazioni di categoria e alle imprese).

L’architettura è semplice: un registro centrale dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari, tenuti in modalità digitale e trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo. Il Dm 59/2023 (poiché regola tecnica) è stato sottoposto al periodo “stand still” comunitario affinché gli altri Stati membri potessero chiedere chiarimenti. Il Rentri è gestito dal ministero dell’Ambiente e utilizza la piattaforma telematica dell’Albo gestori, interconnessa con la rete delle Camere di commercio, e presenta due sezioni: anagrafica degli iscritti (contiene anche le autorizzazioni); tracciabilità (contiene i dati di registri e formulari). Il Dm 59/2023 riguarda:

modelli e formati del registro cronologico e del formulario e modalità di compilazione, vidimazione e tenuta;

modalità di iscrizione e relativi adempimenti, per obbligati e volontari;

regole sul funzionamento, che riguardano anche le modalità di trasmissione dei dati e di loro condivisione tra Registro e Ispra affinché siano inseriti nel Catasto rifiuti;

modalità di coordinamento tra il Mud e quanto trasmesso al Rentri.

Il ministero dell’Ambiente rende i dati del Rentri disponibili, in via telematica, agli organi di controllo, purché preliminarmente accreditati.

I termini per l’iscrizione

L’articolo 13 indica i termini per l’iscrizione suddivisi per classi di utenti:

1 dal 15 dicembre 2024 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali, inclusi i delegati delle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. Compresi i produttori iniziali di rifiuti iscritti all’Albo in categoria 2-bis e che trasportano «esclusivamente» i propri rifiuti speciali «quando obbligati come produttori». Dal 15 dicembre 2024 saranno abrogati i decreti 145/1998 e 148/1998 relativi ai registri e formulari tradizionali;

2 dal 15 giugno 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

3 dal 15 dicembre 2025 «ed entro i 60 giorni successivi», per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 135/2018.

Potranno iscriversi volontariamente anche i soggetti non obbligati

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