Trasferimento della farmacia condizionato alla verifica del Comune del rispetto delle esigenze di chi vive in zona
La discrezionalità dell’ente, purchè congruamente motivata, è salva se in concreto dimostra il pregiudizio arrecato
La libertà di trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona di competenza in base alla pianta organica comunale non è incondizionata, essendo il trasferimento subordinato a espressa autorizzazione comunale nel rispetto delle esigenze degli abitanti della zona, i quali devono contare su un agevole presidio di assistenza farmaceutica.
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2450/2024, ha dato ragione a un Comune del veronese che aveva denegato l’istanza...
Autonomia, il Lep è da considerare prodotto industrale
di Ettore Jorio