Amministratori

Trasferimento della farmacia condizionato alla verifica del Comune del rispetto delle esigenze di chi vive in zona

La discrezionalità dell’ente, purchè congruamente motivata, è salva se in concreto dimostra il pregiudizio arrecato

di Pippo Sciscioli

La libertà di trasferimento di una farmacia all’interno della propria zona di competenza in base alla pianta organica comunale non è incondizionata, essendo il trasferimento subordinato a espressa autorizzazione comunale nel rispetto delle esigenze degli abitanti della zona, i quali devono contare su un agevole presidio di assistenza farmaceutica.

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2450/2024, ha dato ragione a un Comune del veronese che aveva denegato l’istanza...