Amministratori

Trasferimento di reti, il conferimento alle in house garantisce i Comuni

La Regione Veneto ha trasferito un'infrastruttura idrica ad alcune società in house in vari subambiti della Regione stessa

di Alberto Barbiero

Il trasferimento patrimoniale delle componenti territoriali di un'infrastruttura che collega più ambiti ottimali ai soggetti affidatari in house dei servizi che afferiscono a quella macro-rete per i singoli ambiti può essere sostenuto mediante evidenziazione dei benefici di tale scelta per la collettività.

Il Consiglio di Stato, seziond V, con la sentenza n. 7600/2021, ha ritenuto perfettamente rispondente alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla migliore gestione possibile di reti pubbliche la scelta di una Regione di assegnare alle società in house a capitale interamente pubblico, il sub affidamento delle infrastrutture della macro-rete acquedottistica che attraversano il territorio di competenza di ciascuno di tali gestori, non operando tuttavia tale scelta nei confronti di un gestore in forma di società mista.

I giudici amministrativi hanno analizzato un caso nel quale la Regione, al fine di poter recuperare i costi di realizzazione delle opere afferenti alla condotta di interconnessione tra gli acquedotti di un'area molto vasta ha previsto che alla gestione e all'esercizio delle opere della stessa macro-condotta provvedano, mediante un trasferimento patrimoniale ed un sub affidamento, i gestori del servizio idrico integrato costituiti da società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato.

La sentenza evidenzia come la funzione di una simile opera non sia la stessa delle reti affidate ai singoli gestori del servizio idrico integrato allo scopo dello svolgimento del servizio in favore degli utenti, ma consista invece nell'interconnessione dei singoli ambiti con una grande condotta che collega i diversi acquedotti percorrendo un'area molto estesa. Ne consegue che l'infrastruttura è del tutto estranea a quelle direttamente riferibili allo svolgimento del servizio nei singoli ambiti territoriali ottimali.

I giudici amministrativi hanno ritenuto del tutto legittima la motivazione addotta dall'amministrazione circa l'esigenza che l'operazione sia posta in essere solo con soggetti pubblici, non coinvolgendo gestori privati o a configurazione mista, in quanto più rispondente all'interesse pubblico, sotteso all'operazione, ossia quello di riservare il trasferimento patrimoniale delle infrastrutture ai soli gestori in house del servizio idrico integrato a capitale interamente pubblico, che già risultano affidatari in house del servizio nei vari ambiti territoriali ottimali della regione, a fromte dei benefici per la collettività producibili da tale scelta.

Il Consiglio di Stato, infatti, fa rilevare come la regola prevista dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici ed incentrata sulla comparazione tra gli opposti modelli di gestione dell'in house providing e del ricorso al mercato, implichi in un simile caso di valorizzazione delle infrastrutture di rete solo la dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna.

A maggior ragione tale modulo e la relativa motivazione divengono essenziali in casi nei quali, anziché di affidamento della gestione del servizio, si abbia ad oggetto il conferimento di opere infrastrutturali.

Nel caso sottoposto a giudizio, infatti, la regione ha conferito le opere della macro-struttura ai gestori del servizio idrico integrato in possesso dei requisiti per l'affidamento del servizio in house, in modo da poterne trasferire agli stessi la gestione, pur riservando a sé un ruolo di controllo.

Un simile nuovo modello di gestione è pertanto caratterizzato dal trasferimento patrimoniale ai gestori in house del servizio (idrico integrato) delle opere della macro-condotta di rete, al fine di ricomprendere tali infrastrutture nell'ambito dei cespiti valorizzabili dagli stessi gestori ai fini della determinazione della tariffa da applicare agli utenti del sevizio, in modo che ne risulti lo sgravio della regione stessa dai costi della loro progettazione.

I giudici amministrativi pervengono, quindi, all'individuazione di una funzione ulteriore del modello in house, connessa alla valorizzazione delle reti per servizi pubblici, in chiave di vantaggio per la collettività, al fine di pervenire al completo ammortamento delle infrastrutture e nella devoluzione gratuita delle stesse a favore dei comuni.

Tale finalità non potrebbe essere raggiunta con un soggetto privato salvaguardato da una gestione pluriennale, poiché tale situazione non garantirebbe un adeguato periodo di ammortamento, atteso che ne conseguirebbe l'onere di pagamento della differenza di valore delle infrastrutture.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©