Trasferimento della soggettività passiva Imu, la Cassazione riapre il dibattito sulla trascrizione
Il Comune può sempre pretendere la registrazione del contratto a dimostrazione della data certa
In materia di Ici e di Imu si discute sulla necessità della trascrizione per attestare il trasferimento della soggettività passiva da un soggetto a un altro per mezzo di contratto. Per parte degli addetti ai lavori è sufficiente la stipula dell'atto negoziale. Altra parte sostiene la necessità della trascrizione di tale atto spesso nell'intento di arginare comportamenti evasivi o elusivi. Per quest'ultimo orientamento, la mancata trascrizione impedisce di opporre al Comune il trasferimento della soggettività passiva.
Il dibattito si è riacceso a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 6159/2021. Secondo l'orientamento pro trascrizione tale sentenza confermerebbe la propria tesi. In realtà la sentenza si occupa, ai fini Ici, della questione dell'opponibilità della data certa del contratto al Comune considerato terzo in base all'articolo 2704 del codice civile; mentre la trascrizione, quale forma di pubblicità legale, è oggetto di richiamo incidentale per rafforzare le argomentazioni sulla terzietà del Comune. Di qui però a sostenere che le risultanze dei registri immobiliari costituiscono presunzioni assolute e inderogabili, se non costitutive, del trasferimento del diritto pare un passo eccessivo.
La posizione non trova fondamento nella normativa tributaria. infatti, le discipline Ici e Imu si limitano a individuare il soggetto passivo nel possessore qualificato in qualità di titolare di un diritto reale sull'immobile. Né tale posizione trova fondamento sul piano civilistico. Al riguardo, in merito agli effetti della trascrizione, l'articolo 2644 del codice civile dispone che: «Gli atti … non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi».
Dunque la trascrizione assume valore specifico di pubblicità dichiarativa funzionale sul piano probatorio a essere opposta in termini assoluti solo nei confronti dei terzi che vantano diritti sul bene interessato. In altri termini il sistema della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili e mobili è funzionale a risolvere i conflitti tra aventi diritto sul medesimo bene (Cassazione civile, sezione II, n. 20436/2018), in ossequio al principio della sicurezza e celerità della circolazione dei beni riconducibile agli articoli 41 e 42 della Costituzione (Corte Costituzionale, sentenza n. 394/2005). Ma l'ente impositore dell'Ici e dell'Imu non può essere qualificato terzo nei termini esposti in quanto non vanta alcun diritto sull'immobile ma solo un diritto di credito nei confronti del contribuente.
Nell'ambito delle citate vicende tributarie, non si pone quindi alcun problema di tutela della circolazione dei beni. In tali termini la trascrizione non può sortire gli effetti della presunzione assoluta pro o contro il Comune. Semmai, svolgendo anche la generica funzione di pubblicità notizia, la trascrizione sortisce gli effetti della presunzione semplice (Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 4693/2014) dunque superabile con la prova contraria anche presuntiva (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 4323/2014). Tanto che «La data di dichiarazione della vendita e la successiva trascrizione costituiscono presunzione semplice esclusivamente dell'intervenuto effetto traslativo, ma non hanno alcun rilievo probatorio in ordine al momento perfezionativo del contratto che si fonda esclusivamente sul consenso delle parti» (Cassazione civile, sezione VI, sentenza n. 5667/2018). Vero è infatti che in generale, nell'ambito del diritto contrattuale, i rapporti giuridici patrimoniali si costituiscono, si regolano o si estinguono con il contratto ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.
In particolare poi, è la conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e non la relativa trascrizione a trasferire i diritti immobiliari tra vivi in ragione del principio consensualistico contenuto nell'articolo 1376. Sotto altro profilo, la pretesa della trascrizione imporrebbe in modo arbitrario e ingiustificato la forma pubblica o della scrittura con firme autenticate del contratto di vendita immobiliare; quando invece è sufficiente la forma della scrittura privata per la validità e l'efficacia dello stesso ai sensi dell'art.1350 del codice civile.
Dunque, in caso di trasferimento per atto negoziale tra vivi, la tesi pro trascrizione è inconciliabile con le citate disposizioni del codice civile. Infine, sul piano costituzionale, la tesi a favore della trascrizione è inconciliabile con i principi di uguaglianza e della capacità contributiva in ragione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. Tanto è vero che, sul piano tributario, la trascrizione non sortisce effetto decisivo per la soggettività passiva nemmeno se espressamente prevista come in materia di tassa sulla proprietà dei veicoli. Al riguardo, la Corte costituzionale ha potuto dichiarare infondata la questione costituzionale sollevata nei confronti dell'articolo 5, commi 26, 32 e 33 del Dl n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983, rilegando la trascrizione a mera presunzione semplice proprio in ragione del prospettato quadro civilistico. In particolare la Corte ha argomentato che: «L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro (PRA) e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia. (La trascrizione) Non é requisito di validità o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo.... Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa». (Corte Costituzionale, sentenza n. 164/1993).
Se la trascrizione non sembra costituire valido strumento di contrasto all'evasione o elusione esistono altri strumenti atti allo scopo. Il Comune può sempre pretendere la registrazione del contratto a dimostrazione della data certa, cogliendo così l'insegnamento della Corte di cassazione offerto proprio con la sentenza n. 6159/2021; salvo che non si siano verificati altri fatti idonei a certificare la data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile. E sempreché, poi, non ricorrano le circostanze per contestare la natura simulatoria, il difetto di validità e/o di efficacia o la natura abusiva del contratto.
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