I temi di NT+Professionisti a cura di Ancrel

Trasparenza amministrativa, la check-list del revisore

di Andrea Ziruolo e Marco Berardi

Il monitoraggio degli adempimenti previsti dal Dlgs 33/2013 (decreto Trasparenza) è attribuito all'organismo indipendente di valutazione (Oiv) dell'ente locale o struttura analoga comunque denominata, attraverso l'attestazione annuale predisposta secondo le modalità indicate da Anac (deliberazione n. 213/2020). Ciò premesso, va considerato che l'Autorità nazionale anticorruzione ha precisato in occasione delle Faq sulla trasparenza, del piano nazionale anticorruzione 2019 e del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio, che le violazioni al decreto Trasparenza sono passibili di sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari verso il soggetto responsabile dell'omissione della pubblicazione di dati o informazioni, fino a ipotizzare il danno erariale.

Ciò premesso, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni dell'ente locale e al fine di riscontrare l'applicazione delle eventuali sanzioni, il revisore deve effettuare delle verifiche a campione sulla pubblicazione dei dati e dei documenti richiesti dal Dlgs 33/2013 rientranti nella competenza delle proprie funzioni:
• enti controllati (articolo 22);
• bilanci (articolo 29);
• beni immobili e gestione del patrimonio (articolo 30);
• controlli e rilievi sull'amministrazione (articolo 31);
• carta dei servizi e standard di qualità (articolo 32);
• pagamenti dell'amministrazione (articoli 4-bis, 33 e 36);
• consulenti e Collaboratori (articolo 15).

A riguardo va precisato che con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche al Dlgs 33/2013 relativamente al sistema di responsabilità dirigenziale (o altro soggetto indicato nel Ptpct responsabile della pubblicazione del dato) e al regime sanzionatorio per violazioni degli obblighi di pubblicazione: «l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dal Dlgs 33/2013 al comma 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale cui deve essere applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 1-bis del Dlgs 33/2013 (da 500 a 10mila euro e dal 30 al 60 per cento del trattamento accessorio)».

Inoltre, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione di alcune sezioni dell'albero della trasparenza, il Dlgs 33/2013, Emendato dal Dlgs 97/2016, ha previsto specifici provvedimenti e sanzioni, quali:

• «Enti controllati»: l'articolo 47, comma 2, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10mila euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica. Inoltre, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.

• «Consulenti e collaboratori»: la pubblicazione e la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica (Dfp) dei dati richiesti all'articolo 15 sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'omissione determina la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo e il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata. Ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica (articolo 30 del Dlgs 104/2010).

Stante quanto richiamato, occorre che l'attività di vigilanza e controllo svolta dal revisore oltre che sul sistema dei controlli interni dell'ente locale descritta estenda le proprie verifiche sui documenti campionati anche sulla completezza e qualità di dati e documenti pubblicati nella sezione amministrazione trasparenza in ottemperanza alle indicazioni fornite da Anac (deliberazione n. 213/2020) in relazione al cluster precedentemente presentato. Laddove invece l'ente venga attenzionato dall'Autorità «per inadempimento delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013» si suggerisce di procedere al monitoraggio periodico attraverso una modalità di campionamento «non statistica» limitatamente alle sezioni non conformi al «decreto Trasparenza».

Nell'area riservata del sito di Ancrel è possibile scaricare una check list di controllo per i revisori degli enti locali.