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Trasporto locale, tagli al fondo nazionale quando manca la gara

Riduzione pari al 15% dei corrispettivi. Incognita sui tempi del preavviso

di Stefano Pozzoli

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato la scorsa settimana interviene sul trasporto pubblico locale in modo incisivo e, sotto alcuni aspetti, contraddittorio. La delega chiede l’«estensione della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale» (articolo 6, comma 2, lettera m), e una norma ordinaria (articolo 7) impone una scelta netta verso le procedure competitive; allontanando il trasporto dal resto dei servizi pubblici locali dove l’affidamento in house non viene penalizzato finanziariamente.

All’articolo 7, il comma 1 spiega che «al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del Dl 50/2017 le regioni a Statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno, l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione».

L’articolo 27 del Dl 50/2017 diverrà dunque centrale nella scelta delle Regioni. La norma prevede una taglio al Fondo Tpl pari al 15% del valore dei corrispettivi «qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara». La decurtazione, che vale su quanto trasferito dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, andrà a beneficio delle Regioni “virtuose”. Per temperare il meccanismo l’articolo 27 fa comunque salvi gli affidamenti attribuiti «in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti», quindi l’applicazione della disposizione sarà graduale.

Si deve poi tener conto dell’emergenza Covid. Occorrerà attendere la fine del periodo emergenziale, almeno in caso di avvenuto esercizio della facoltà prevista dall’articolo 92, comma 4-ter del Dl 18/2020 secondo cui « tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza».

Proprio la situazione determinata dal Covid introduce nell’immediato incertezza su incertezza. Per avviare una procedura competitiva è necessario pubblicare il preavviso relativo alla gara ex Regolamento (CE) n. 1370/2007, almeno 12 mesi prima. Da qui due dubbi.

Il primo è giuridico, relativo al fatto che nella norma si parla di «bando di gara» e non di preavviso: avviando oggi una procedura si è comunque nella necessità di attendere un anno prima di pubblicare il bando vero e proprio. Il preavviso è sufficiente per evitare la sanzione?

Il secondo è sostanziale. Per pubblicare il bando a inizio 2023 è necessario conoscere la consistenza dei Fondi per il Tpl, e immaginare l’entità dei ricavi da bigliettazione. Mentre con l’emergenza, tutti i parametri di riferimento sono saltati.

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