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Trasporto scolastico, dal Dl Rilancio 20 milioni per compensare le perdite dei gestori

Il riparto delle risorse è demandato a un decreto da adottare di concerto col Mef e previa intesa in Conferenza unificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

di Amedeo Di Filippo

Nel testo approvato al Senato il 9 luglio, il 34/2020 contiene all'articolo 229 un nuovo comma che mette a disposizione dei Comuni 20 milioni di euro destinati a ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

La novità del Dl Rilancio
All'articolo 229, che contiene misure per incentivare la mobilità sostenibile, è stato inserito il comma 2-bis, con cui si prendono in carico le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. A questo fine viene istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinati ai Comuni per ristorare le imprese esercenti delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza epidemiologica. Il riparto delle risorse è demandato a un decreto ministeriale, da adottare di concerto col Mef e previa intesa in Conferenza unificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Le norme di sistema
Di trasporto scolastico si occupa l'articolo 5, comma 1, del Dlgs 63/2017, che incentiva le forme di mobilità sostenibile nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per gli alunni e gli studenti. Il comma 2 dispone che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. Il comma 3 infine prevede che tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.
In materia è intervenuto anche l'articolo 3, comma 2, del Dl 126/2019, che consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le compensazioni
L'articolo 92 del Dl 18/2020 “Cura Italia” aveva previsto il divieto di decurtare il corrispettivo o di irrogare sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Regola la cui efficacia è stata condizionata all'autorizzazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.
Il Dl anticrisi ha poi soppresso il riferimento al trasporto scolastico, per cui quelle norme si applicano solo ai gestori del trasporto pubblico locale e regionale, per i quali lo stesso Dl ha introdotto diversi altri benefici. Con tutta evidenza, i rappresentanti del settore hanno fatto la voce grossa e il legislatore ha risolto di mettere sul piatto un'apposita mercede di 20 milioni di euro destinati a compensare la riduzione dell'erogazione dei servizi e ristorare le imprese esercenti delle relative perdite di fatturato, assegnando direttamente ai comuni le risorse e il conseguente onere di distribuirle ai gestori.

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