Amministratori

Trasporto scolastico, niente ristori ai Comuni che svolgono il servizio in economia - Richieste entro il 3 febbraio

La finalità della norma non è quella di sostenere i bilanci degli enti ma di agevolare gli operatori del settore

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Entro il prossimo 3 febbraio i Comuni potranno avanzare al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 229, comma 2-bis, del Dl 34/2020 destinato a ristorare le imprese di trasporto scolastico dei mancati corrispettivi registrati nel periodo del primo lockdown. Lo prevede il Dm 4 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2021.

Richiesta di contributo
Il contributo da richiedere è pari alla differenza tra il corrispettivo contrattualmente pattuito per l'intero anno scolastico 2019-2020 e quanto, nel medesimo periodo, è stato già riconosciuto ai gestori per le prestazioni svolte, tenendo conto delle sole riduzioni intervenute a causa Covid-19. A tal fine non sarà sufficiente assumere solamente la differenza tra quanto impegnato in contabilità e quanto effettivamente pagato, innanzitutto perché l'impegno comprende l'Iva che, per ovvi motivi, non andrà inserita nella richiesta in quanto non rappresenta un corrispettivo per il gestore. Occorre inoltre considerare che questo tipo di contratti riportano spesso un valore stimato presuntivo, mentre l'importo effettivamente esigibile e determinato a misura (km percorsi, giornate di svolgimento del servizio, corse effettuate). In tal caso, riteniamo si debba fare riferimento al corrispettivo delle prestazioni non rese sulla base del piano del trasporto annualmente definito dall'ente. Nel caso in cui il servizio venga svolto avvalendosi di più imprese di trasporto scolastico, gli enti dovranno provvedere a quantificare il contributo per ciascun soggetto. L'importo massimo del contributo che può essere richiesto, per ciascuna impresa, è pari a 200.000 euro. Nulla potranno richiedere i Comuni che svolgono in economia il servizio, impiegando personale e strumenti propri, in quanto la finalità della norma non è quella di ristorare i bilanci degli enti bensì di agevolare gli operatori economici del settore. In caso di funzione svolta dalle Unioni per conto dei Comuni aderenti, riteniamo che l'Unione abbia titolo a presentare richiesta, sebbene il decreto faccia espresso riferimento solamente ai Comuni.

Assegnazione
Il Mit provvederà ad assegnare il contributo entro 20 giorni dalla scadenza, sentita l'Anci. In caso di insufficienza di risorse, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e gli enti sono tenuti a girare alle ditte solamente gli importi ricevuti, senza che queste possano pretendere alcunchè. Si ricorda in proposito che le disposizioni che attribuivano al gestore del servizio di trasporto scolastico il diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per prestazioni non eseguite non sono, di fatto, mai state operative per espressa previsione normativa (l'articolo 109, comma 1, lettera b, del Dl 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell'articolo 92, comma 4-bis, del Dl 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020), in quanto l'efficacia era subordinata al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di aiuto di Stato del pagamento previsto (delibera Corte conti Veneto n. 147/2020 su Enti locali & edilizia del 9 novembre 2020).
Questi contributi non sono soggetti alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr 600/1973, grazie all'esenzione introdotta dall'articolo 10-bis del Dl 137/2020.Le somme dovranno essere classificate come trasferimenti correnti alle imprese, utilizzando la voce del piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999.

Aiuti di Stato
L'articolo 4 del decreto si preoccupa di coordinare le agevolazioni in oggetto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Esso dispone infatti che gli aiuti di Stato «non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente» e che, «Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.)». Non facendo alcun riferimento al temporary framework disciplinato dagli articoli 54-63 del Dl 34/2020, il decreto sembra incardinare l'intervento nell'ambito delle misure ordinarie, soggette al regime de minimis (regolamento 1407/2013), che fissa il limite degli aiuti a 200.000 euro nel triennio (2019-2021), contro gli 800.000 euro previsti per gli aiuti Covid-19. A questo proposito sarebbe quanto mai opportuno un chiarimento ufficiale. In ogni caso la verifica (anche previa acquisizione di autocertificazione) potrà essere disposta, per gli enti accreditati, effettuando la relativa visura disponibile all'interno del portale del Rna e, per gli enti non accreditati, consultando la sezione aperta del registro. Inoltre, i Comuni sono obbligati a registrare i contributi sul registro nazionale aiuti, entro 60 giorni dalla concessione. Una procedura complessa che rischia di scoraggiare gli addetti e farli desistere dalla richiesta di contributo.

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