Amministratori

Trasporto scolastico, «no» della Corte dei conti al pagamento dei gestori per il servizio non reso in lockdown

Le norme non hanno mai avuto efficacia in quanto condizionate all'autorizzazione della Commissione Ue quali aiuti di Stato

di Amedeo Di Filippo

Non è possibile provvedere ad alcun pagamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo di lockdown in quanto le norme non hanno mai acquisito efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall'articolo 48 del Dl 18/2020 che ha introdotto la possibilità di riconoscere un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili. Sono le conclusioni cui approda la sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la delibera n. 147 del 3 novembre.

Le spese
L'articolo 92 del Dl 18/2020 ha introdotto il divieto di decurtare il corrispettivo o di irrogare sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Regola la cui efficacia è stata condizionata all'autorizzazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato. Il Dl 34/2020 ha poi soppresso il riferimento al trasporto scolastico, ma il comma 2-bis inserito all'articolo 229 ha in compenso istituito nello stato di previsione del Mit un fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinati ai Comuni per ristorare le imprese esercenti delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza epidemiologica.

Le richieste dei gestori
Per nulla soddisfatti della soluzione, i gestori hanno chiesto il pagamento dei corrispettivi relativi al periodo da marzo a metà maggio in quanto, a loro detta, l'articolo 92 ha prodotto effetti fino a che non è stato modificato, ossia fino al 18 maggio, per cui scatta l'obbligo per i Comuni di saldare le fatture relative al periodo di sospensione. Le amministrazioni locali hanno risposto in maniera diversificata, chi ignorando le richieste, chi tergiversando, chi – come nel caso sottoposto al vaglio della Corte dei conti Veneto – affidandosi all'Anci territoriale, che ha suggerito di pagare una quota del 40% del corrispettivo che sarebbe spettato alle aziende di trasporto sulla base dei contratti in essere, applicando l'articolo 48 del Dl 18/2020. Messo alle strette, il sindaco si è risolto a chiedere alla sezione se sia legittimo corrispondere ai gestori l'intero corrispettivo per il periodo da marzo al 18 maggio come da loro richiesto; se sia legittimo corrispondere solo a loro un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili; se sia da condividere la tesi dell'Anci regionale ed erogare un contributo del 40%.

La posizione della Corte
I magistrati contabili hanno rilevato che l'articolo 109 del Dl 34/2020 ha espunto dal comma 4-bis dell'articolo 92 del Dl 18/2020 la locuzione «e di trasporto scolastico», per cui la precedente formulazione ha avuto una vigenza di soli 19 giorni, nell'arco dei quali le disposizioni non sono state in grado di esplicare alcun effetto in quanto condizionate al rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea quali aiuti di Stato.
Sono poi stati messi sul piatto i 20 milioni, per cui, affermano, emerge evidente l'intenzione del legislatore di non intervenire sul rapporto negoziale instaurato tra ente locale e gestore del servizio, che pertanto continua a essere regolato dallo schema contrattuale pattuito, ma di traslare mediante l'istituzione del fondo in capo al primo la facoltà di ristorare le imprese esercenti delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza. Da questo rileva che «non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore» (i 19 giorni).

Il trasporto scolastico
La sezione poi si concentra sulla applicabilità dell'articolo 48 del Dl 18/2020, nel testo modificato dall'articolo 109 del Dl 34/2020, relativo alle prestazioni di ausilio e di sostegno alle attività scolastiche. Avallando una posizione da noi espressa su questo Quotidiano (su Enti locali & edilizia del 27 agosto), i magistrati contabili affermano che i servizi considerati, oltre a quelli sociosanitari e socioassistenziali, sono solo quelli che si concretizzano in attività di istruzione, educazione e formazione degli alunni e dei studenti, per cui non vi rientra il trasporto scolastico. Ne consegue che questo servizio è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall'articolo 48, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, riservata esclusivamente ai servizi nello stesso richiamati.

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