Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, blocco della spesa e indennità di fine mandato: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRATTAMENTO ACCESSORIO
Secondo il comma 1 della legge 68/2014 le Regioni e gli enti locali «che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli». La legge di bilancio per il 2016-2018 ha previsto la possibilità per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare queste somme «anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228». Nella definizione di questi Piani di razionalizzazione è possibile, tuttavia, considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di bilancio per il 2016), a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 236/2021

INCLUSIONE SCOLASTICA E BLOCCO DELLA SPESA
L'erogazione di servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità rientra nelle funzioni derivanti da obblighi istituzionali e giuridici indefettibili e quindi risulta compatibile con il provvedimento di blocco della spesa adottato ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel. L'ente deve comunque valutare, nell'ambito della propria discrezionalità, le modalità di erogazione di servizi specifici e la congruità della spesa a essi associata, in considerazione della perdurante situazione di gravi squilibri di bilancio. Del resto, sulla materia della promozione e della garanzia del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità, è intervenuto anche il Dlgs 66/2017 e successive integrazioni e modificazioni, le cui disposizioni si applicano alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado riconosciuti disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992. In particolare, si affida allo Stato, alle Regioni e agli enti locali l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica dei soggetti destinatari «tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18». Inoltre, è indicato che «Gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 56/2014, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 208/2015, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 104/1992, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 112/1998».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 235/2021

INDENNITÀ DI FINE MANDATO E MANCATO ACCANTONAMENTO
Il principio contabile (punto 5.2 lettera i) dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), ha previsto che: «anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del …".». Su questo capitolo non è possibile impegnare e pagare a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. La Sezione, pertanto, non può esimersi dal rilevare che l'ente non si è conformato a quanto stabilito dal punto 5.2 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria in quanto il fondo avrebbe dovuto essere previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione e, successivamente, in sede di rendiconto confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione 2019.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 123/2021

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