I temi di NT+L'ufficio del personale

Trattamento accessorio, incentivi funzioni tecniche, esperienza professionale e revoca del concorso

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Trattamento accessorio del personale a tempo determinato
Il trattamento economico dei dipendenti a tempo determinato deve essere pari a quello del personale a tempo determinato. Ciò vale anche per il salario accessorio, che spetta alle stesse condizioni legittimanti che valgono per il personale di ruolo ovvero obiettivi e programmi assegnati e successivo riscontro della prestazione/valutazione. Lo ha confermato la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 26453/2021.La giurisprudenza (Corte di cassazione, ordinanze nn. 10746/2017 e 715/2020) ha chiarito che «… sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo».

Incentivi funzioni tecniche e risorse vincolate provenienti da soggetti terzi
La Corte dei conti Toscana, con la deliberazione n. 80/2021/PAR, ha analizzato il seguente quesito proposto da un Comune che ha chiesto se: «… considerato quanto previsto dal comma 4 della norma citata – nel caso di opera pubblica finanziata, anche parzialmente, da soggetti terzi (ad esempio Unione europea, Stato, Regione, eccetera), la quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo previsto dall'articolo 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 possa essere destinata, nonostante il vincolo di destinazione impresso alle risorse, agli incentivi tecnici per i dipendenti previsti dal comma 3».

Secondo i magistrati contabili, la norma in questione va «interpretata nel senso che le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti vincolati, non destinabili al fondo del 20 per cento finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, non possano rifinanziare il fondo di cui al comma 2, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal penultimo periodo del comma 3 per le risorse non distribuite ai dipendenti per attività non svolte o non certificate. Argomentare diversamente significherebbe andare contro la volontà espressa dal legislatore, che ha individuato il valore soglia degli incentivi tecnici nell'80 per cento del fondo previsto dal comma 2, ed effettuare di fatto un intervento di tipo additivo, evidentemente precluso all'interprete». Inoltre, viene affermato che la quota del 20 per cento proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, dovrà confluire nel quadro economico dell'opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall'ente terzo.

Esperienza professionale nei concorsi
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza n. 3038/2021, ha esaminato e disatteso due motivi di ricorso di una candidata in un concorso per profilo professionale di "Specialista amministrativo risorse umane – paghe e contributi". Il bando di concorso prevedeva il titolo di studio della laurea, accompagnato da due anni di esperienza pregressa in mansioni analoghe.

I giudici hanno ricordato la discrezionalità dell'ente nel fissare i requisiti di partecipazione sulla base delle competenze necessarie a ricoprire il posto bandito e il suo esercizio non illogico, arbitrario, discriminatorio o restrittivo dal momento che è rispondente all'esigenza di selezionare, proprio attraverso il requisito della pregressa attività lavorativa, candidati in possesso di professionalità tecnica e operativa attinente al profilo ricercato, oltre al titolo di studio.
Altrettanto viene giudicato infondato il motivo di ricorso basato sulla valutazione proporzionale delle esperienze lavorative della candidata in regime a tempo parziale affermando che «occorre premettere che la commissione nel parametrare i periodi di servizio svolti dalla ricorrente in misura proporzionale ai contratti di lavoro in regime di lavoro a tempo parziale ha fatto applicazione del criterio predeterminato nella seduta del … (vedi verbale di insediamento e predeterminazione dei criteri) cui si era autovincolata e che è stato uniformemente applicato a tutti i candidati, sia ai fini della verifica del requisito di ammissione della pregressa attività professionale, sia ai fini della valutazione dei titoli di servizio» e che «tale criterio non risulta discriminatorio né in contrasto con i principio di uguaglianza».

Revoca di una procedura concorsuale
La motivazione dell'adozione di un nuovo piano dei fabbisogni non è ragionevole e non può essere a fondamento della revoca di una procedura concorsuale, tanto più se è priva di utilità per il Comune e inutilmente lesiva dell'interesse del privato. Lo ha affermato il Tar Campania-Napoli, sezione II, con la sentenza n. 6368/2021.