Trattamento accessorio, sicurezza e conto titoli: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incremento fondo risorse decentrate (Dl 25/2025)
L’incremento di risorse previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, Dl 25/2025, una volta discrezionalmente deciso dall’ente nell’esercizio corrente, è destinato a consolidarsi e ad essere mantenuto anche negli esercizi futuri, a prescindere dal fatto che tale incremento venga utilizzato o meno per il finanziamento dei trattamenti accessori previsto dall’articolo 80, comma 1, Ccnl “Funzioni locali” 2022. La funzione perequativa di tali maggiori risorse e le cautele concernenti la sostenibilità finanziaria della spesa nel tempo e l’impatto sugli equilibri pluriennali di bilancio con cui il legislatore circonda la decisione dell’ente di disporre tale incremento, lasciano – infatti – chiaramente intendere che tale incremento, seppur inizialmente rimesso ad una scelta discrezionale dell’ente, una volta disposto, non è più reversibile ed è destinato a consolidarsi negli esercizi futuri, quale che sia il trattamento economico con esso finanziato.
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 15/2026
Incremento trattamento accessorio (Dl 25/2025) e tetti di spesa
Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, Dl n. 25/2025, vanno computate ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale, previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, legge 296/2006. Nello stesso senso si è, del resto, espressa anche la nota interpretativa prot. n. 175706 della Ragioneria generale dello Stato, la quale ha ricordato come la giurisprudenza costituzionale ha sancito che le disposizioni indicate costituiscono “principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica” e ha evidenziato che la spesa del personale «costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale».
Sezione regionale di controllo delle Marche - Parere n. 16/2026
Spese per interventi di sicurezza dei cittadini
Le norme che prevedono interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini rivestono natura eccezionale e non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle disciplinate (come nel caso prospettato dell’“accasermamento”).
Prevedendosi l’esercizio da parte dell’Ente di funzioni “ordinarie” di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, con la conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari, attraverso la sostituzione, in via di fatto ed in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, nell’attività di “accasermamento” in senso stretto (ovvero l’effettuazione dei lavori di adeguamento e/o miglioramento funzionale di un immobile di proprietà comunale al fine di una sua riconversione in caserma) di responsabilità ed onere esclusivi dello Stato e, per esso, del Ministero dell’Interno.
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Parere n. 1/2026
Conto consegnatario titoli azionari
L’agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. In particolare, il conto giudiziale deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall’ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche. La rappresentazione a valore nominale non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico‐patrimoniale. La base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 21/2026
Organi di revisione alle prese con i piani assunzionali 2026-2028, novità e conferme in campo
di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel






