Personale

Tredicesima, indennità per specifiche responsabilità, assegni ad personam e indennità di servizio esterno: i chiarimenti dell'Aran

Ancora una tornata di orientamenti applicativi sul nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Giungono in questi giorni da parte dell'Aran nuovi orientamenti applicativi sul nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022 (si veda anche Nt+ Enti locali & edilizia del 21 dicembre).

Le tematiche affrontate sono tante e svariate: si passa dalle modalità di calcolo della tredicesima, alle indennità per specifiche responsabilità e di servizio esterno, al trattamento economico spettante al personale dipendente in caso di progressione verticale.

L'indennità per specifiche responsabilità, così come disciplinata dall'articolo 84 del nuovo contratto siglato in data 16 novembre 2022, può essere riconosciuta al personale per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti che richiedano una maggiore responsabilità, attribuita con atto formale, secondo i criteri predeterminati in sede di contrattazione integrativa.

Per l'Aran (orientamento applicativo CFL 179) non vi sono cause ostative a riconoscere l'indennità in questione al personale di un ente locale (non titolare di posizione organizzativa) per la realizzazione di specifici progetti/obiettivi.

Con il parere CFL 192 si consolida l'orientamento dell'Agenzia (si veda CFL 172) secondo il quale, se il nuovo contratto del 16 novembre 2022 ha esplicitamente espunto l'incumulabilità dell'indennità di condizioni lavoro con l'indennità di servizio esterno spettante al personale della polizia locale, per evitare di non incorrere in responsabilità erariali, una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse.

Partendo dall'assunto che il «servizio esterno» è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, l'Agenzia (CFL 191) ritiene possibile che tale indennità possa essere finanziata, nell'ambito delle risorse decentrate, con i proventi derivanti dal codice della strada.

Come deve essere calcolata la tredicesima mensilità nella nuova formulazione contenuta nel contratto del 16 novembre 2022 nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale a tempo pieno) e progressioni fra le aree intervenute nel corso dell'anno?

La soluzione è contenuta nel parere CFL 188.

Per il dipendente in regime di part time che in corso d'anno è rientrato a tempo pieno, l'importo della tredicesima mensilità deve essere calcolato, in 365esimi, in modo proporzionale in relazione ai due periodi (periodo in part-time e periodo a tempo pieno). Nel caso, invece, di progressione verticale in corso d'anno, l'importo della tredicesima mensilità è pari alla «retribuzione individuale mensile» (articolo 74 comma 2, lettera c) del contratto del 16 novembre 2022), spettante al lavoratore nel mese di dicembre.

In materia di progressioni verticali l'Agenzia è intervenuta con due distinti pareri (CFL 180 e CFL 181).

Con il primo parere si afferma che l'assegno personale previsto all'articolo 12, comma 8, del contratto del 21 maggio 2018, se riguarda progressioni verticali fatte nel triennio 2019-2021, va aggiornato con i valori a regime della tabella E del nuovo contratto. L'assegno in questione si consolida e non deve essere ulteriormente aggiornato con i successivi contratti.

Con il secondo parere viene chiarito che il regime di assorbimento previsto dall'articolo 15, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022 in materia di progressioni tra le aree («Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area») trova applicazione per i differenziali stipendiali iniziali acquisiti ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera b), del citato contratto, maturati in base alle progressioni economiche orizzontali del previgente sistema.

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