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L'«una tantum» dello 0,22% del monte salari 2018 alza la retribuzione di risultato degli incaricati di elevata qualificazione

I chiarimenti forniti dall'Aran sull'incremento di natura variabile previsto dal contratto del 16 novembre 2022

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'incremento di natura variabile dell'0,22 per cento del monte salari 2018, previsto dall'articolo 79, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022, decorre dall'anno 2022 e può essere reiterato anche negli anni successivi, nella misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio.

L'incremento «una tantum» previsto dal comma 5 del citato articolo 79 si applica anche per lo stanziamento delle posizioni organizzative/EQ, ma unicamente a titolo di retribuzione di risultato.

Sono questi i chiarimenti forniti dall'Aran con il parere protocollo n. 1832/2023.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 604 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), con il comma 3 dell'articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022, è stata prevista la possibilità per gli enti di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili del fondo delle risorse decentrato e dello stanziato per gli incarichi di elevata qualificazione (EQ), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 80/2021 (superamento dei limiti di spesa per il trattamento accessorio, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), non sono sottoposte al limite previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.

La disposizione contrattuale stabilisce che gli enti destinano tale incremento ripartendolo in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo delle risorse decentrate e dello stanziamento degli incaricati di EQ.

Su quest'ultimo aspetto di recente l'Aran ha avuto modo di chiarire che l'ente nel procedere al riproporzionamento dell'eventuale incremento previsto dal comma 3, deve prendere in considerazione il fondo delle risorse decentrate nella sua interezza (parte stabile e parte variabile) senza depurarlo da eventuali compensi per specifiche disposizioni di legge (parere protocollo entrata n. 15611 del 25 novembre 2022, si veda NT+ Enti locali & edilizia dell'11 gennaio).

L'incremento in questione ha una durata limitata nel tempo oppure tale disposizione può essere applicata anche per gli anni successivi all'anno 2023?

E ancora, visto che la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 79 (incremento «una tantum») effettua un richiamo al solo fondo delle risorse decentrate («Le quote relative … relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 … le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita») e possibile estendere la sua applicazione anche per lo stanziato degli incaricati di EQ?

Per l'Agenzia, la formulazione letterale della disposizione, consente di affermare che l'incremento di natura variabile previsto dall'articolo 79, comma 3, del contratto del 16 novembre 2022 decorre dall'anno 2022 e può essere reiterato anche negli anni successivi, nella misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio. Questo chiarimento è particolarmente importante visto i vari dubbi interpretativi che hanno assillato gli operatori degli enti locali fino a ora.

Riguardo, invece, al secondo quesito si chiarisce che l'incremento «una tantum» previsto dal comma 5 del citato articolo 79 si applica anche per lo stanziamento delle posizioni organizzative/EQ, ma unicamente a titolo di retribuzione di risultato.

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