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Unioni di Comuni, la Sezione autonomie della Corte dei conti «apre» alla funzione consultiva

Anche questi enti potranno accedere limitatamente alle funzioni proprie esercitate per conto dei Comuni

di Elena Masini e Alberto Scheda

Anche le unioni di Comuni potranno accedere alla funzione consultiva della Corte dei conti. A questa importante conclusione è giunta la Corte dei conti, Sezione autonomie con la delibera n. 1/2021, ribaltando precedenti orientamenti che avevano invece negato la possibilità.

I precedenti
Come già detto, la Sezione autonomie della Corte dei conti in passato si era già espressa sull'argomento, disconoscendo la legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri in capo alle Unioni, in considerazione del carattere tassativo dell'elencazione degli enti autorizzati, contenuta nell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, individuati nelle Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane (adunanza del 27 aprile 2004, deliberazione n. 13/2007, deliberazione n. 11/2020). In particolare, nella deliberazione n. 13/2007, riferita alla possibilità di richiedere pareri da parte di una comunità montana, il superamento di questo elenco tassativo era ritenuto possibile solamente se si dimostrava una omissione involontaria del soggetto da parte del legislatore. Omissione che nel caso delle comunità montane non era stato rinvenuto, escludendo così anche questi enti dalla platea di soggetti che potevano ricorrere alla funzione consultiva della Corte. Ciononostante, nel tempo sono maturati orientamenti diversi che hanno riconosciuto in capo alle unioni la facoltà di richiedere pareri:
• a condizione che la richiesta sia imputabile ai comuni facenti parte dell'unione e finalizzata alla risoluzione di quesiti interpretativi direttamente riconducibili agli istanti stessi (Corte dei conti Lombardia, deliberazioni n. 313/2015, n. 337/2017 e n. 2/2018, n. 446/2019);
• in considerazione del fatto che «la riferibilità del quesito anche al comune facente parte della unione non esclude la legittimazione alla richiesta di parere da parte di quest'ultima quando il Sindaco sottoscriva la richiesta in veste di Presidente della Unione medesima» (Corte dei conti Umbria, delibera n. 101/2017).

La delibera n. 1/2021 della Sezione autonomie
La Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna (delibera n. 99/2020), ha ritenuto di sottoporre nuovamente alla Sezione Autonomie la questione di massima sull'ammissibilità delle richieste di parere formulate dalle unioni di comuni, in considerazione «dell'assoggettamento delle Unioni di comuni alle norme di coordinamento della finanza pubblica e di razionalizzazione della spesa (…) e tenuto conto del ruolo delle Unioni di Comuni nell'ambito delle norme di coordinamento della finanza pubblica». La questione sollevata dalla sezione emiliano-romagnola ha rappresentato l'occasione per una generale rivisitazione della problematica da parte della Sezione autonomie, che ha ritenuto di mutare il proprio precedente orientamento, allentando la clausola di tassatività ed aprendo quindi la porta alle unioni di comuni. Le motivazioni di tale ripensamento risiedono:
a) nella riforma organica degli enti locali operata dalla legge 56/2014 (legge Delrio), finalizzata a «superare la stratificazione delle piccole e separate realtà locali con il loro potenziamento attraverso lo strumento delle fusioni e delle Unioni dei Comuni»;
b) nelle disposizioni che assoggettano le unioni a norme di coordinamento della finanza pubblica (Dl 90/2014, leggi di stabilità 2014 e 2015) e in generale nel ruolo loro riconosciuto non solo di strumento volto a superare la frammentazione dei piccoli comuni ma anche di modalità attuativa della volontà di indirizzo politico amministrativo (Corte costituzionale, sentenza 33/2019);
c) nella rilevanza del fenomeno delle unioni, che hanno raggiungo il numero di 556 enti che raggruppano 2985 Comuni;
d) non ultimo, nel fatto che tra le componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata, legittimata a formulare pareri, vi è l'Anci che (punto 1.4 del proprio Statuto) tutela e rappresenta gli interessi generali non solo dei Comuni, ma anche delle Unioni dei comuni. Quindi le unioni dei Comuni avrebbero una componente rappresentativa che potrebbe presentare la richiesta di parere anche direttamente alla Sezione delle autonomie.
In sostanza, secondo i giudici, le unioni sono enti chiamati a svolgere le funzioni proprie dell'ente "comune", laddove non svolte singolarmente, in virtù del patto associativo (normativamente imposto o liberamente contratto). In questa prospettiva non vi è differenza tra la richiesta di parere avanzata da un Comune e quella avanzata dall'Unione, in quanto «le Unioni di comuni sono quindi proiezioni dei singoli enti partecipanti finalizzate all'esercizio congiunto di funzioni di competenza dei comuni, cui si applicano i principi previsti per l'ordinamento di tali enti». Per questo motivo la Sezione autonomie legittima questi enti a ricorrere alla funzione consultiva, limitatamente alle funzioni proprie dalle stesse esercitate per conto dei Comuni.

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