Personale

Università telematiche, per i permessi studio serve la certificazione di presenza

Valgono le stesse regole previste in via generale per i dei lavoratori iscritti a corsi di studio in presenza

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Per i dipendenti iscritti alle università telematiche, in assenza di una specifica disciplina, valgono le medesime regole contrattuali previste in via generale per i permessi a favore dei lavoratori iscritti a corsi di studio non telematici. Per la fruizione del permesso il dipendente è tenuto a fornire al proprio ente un certificato rilasciato dall'università che, in piena assunzione di responsabilità, attesti i giorni e fasce orarie (coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative) in cui il dipendente ha seguito personalmente le lezioni trasmesse in via telematica. Compete alle università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare l'avvenuto collegamento. Queste le principali indicazioni contenute nel parere del dipartimento della Funzione pubblica protocollo Dfp n. 79983/2020, pubblicato in questi giorni nell'ambito dell'iniziativa «Pareri chiari, in chiaro».

La richiesta di parere
Sussistono delle preclusioni alla fruizione del permesso per diritto allo studio (cosiddette 150 ore) da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche? Quali sono gli elementi obbligatori che devono essere riportati nell'attestazione, redatta dall'università, necessaria per giustificare l'assenza del dipendente? In particolare, è necessario che nella certificazione si attesti che l'orario e la durata delle connessioni web attuate dal dipendente coincida con l'orario di lavoro previsto dallo stesso e che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola? Questi gli interrogativi posti dai sindacati di un ente locale direttamente al dipartimento della Funzione pubblica.

La risposta
I tecnici di palazzo Vidoni ricordano che ultima tornata contrattuale non ha previsto specifici interventi in materia di permessi per diritto allo studio, per cui la disciplina rimane delineata a livello generale e, conseguentemente, la fruizione dei permessi deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente richieste dalle clausole contrattuali. Pertanto, utili indicazioni possono rinvenirsi nella circolare della Funzione pubblica n. 12 del 2011 e negli orientamenti formulati dall'Aran a suo tempo.
Dal quadro interpretativo richiamato si può affermare che la disciplina contrattuale in vigore non prevede in astratto preclusioni alla fruizione del permesso in questione da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche.
É necessario che il dipendente fornisca al proprio ente un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni e in quali orari (necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative) lo stesso ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, con la precisazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni. Sarà cura delle università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Ciò al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all'orario che all'identità di colui che ha effettuato il collegamento.
In conclusione, i tecnici di palazzo Vidoni richiamano una recente sentenza emessa dal Tribunale di Monza (sentenza n. 64/2020) che ha confermato l'impostazione sopra descritta.

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