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Validi i tetti ai compensi degli avvocati interni se frutto di accordi sindacali

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di Vincenzo Giannotti

Un regolamento dell'ente che stabilisca una limitazione ai compensi degli avvocati interni non lederebbe il decoro e il prestigio connessi alla professione intellettuale da loro svolta, qualora la decisione dell'ente sia frutto di un preventivo accordo sindacale. Così, non può essere considerata irragionevole la decisione di ridurre i compensi oltre che per gli oneri riflessi anche per l'Irap. Deve essere considerata congrua la decisione di non superare il limite delle spese sostenute nell'anno 2013 attraendo in quel limite anche le spese poste a carico della parte soccombente. Ancora, non sarebbe illogica la decisione che ricolleghi l'erogazione dei compensi soltanto al caso di transazione a seguito di «sentenza favorevole con liquidazione delle spese a carico della controparte», escludendo dal riconoscimento le transazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite. Infine, non si è in presenza del travisamento dei fatti se le disposizioni regolamentari prevedono che in caso di assistenza, difesa e rappresentanza svolta congiuntamente con altro avvocato esterno, la notula dell'avvocato interno dovrà essere considerata al netto della somma corrisposta e/o spettante all'avvocato esterno. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza del Tar della Liguria (sentenza n. 100/2020).

La vicenda
Gli avvocati interni sono insorti contro il regolamento dell'ente che ha irragionevolmente limitato i loro compensi professionali. In primo luogo per aver illegittimamente posto a loro carico l'Irap che dovrebbe essere di esclusiva spettanza dell'ente. In secondo luogo per aver stabilito un limite agli importi da corrispondere di non superare a quanto stanziato nell'anno 2013 anche per le cause vinte con addebito delle spese alla parte soccombente. Il terzo luogo per aver escluso la possibilità di essere remunerati in presenza di una transazione con compensazione delle spese nonostante la causa vittoriosa. Infine, per aver indebitamente ridotto le loro spettanze per un valore pari alle somme corrisposte a un avvocato esterno in coso di cause trattate congiuntamente.

Le precisazioni del collegio amministrativo
I giudici amministrativi liguri dissentono dalle proteste degli avvocati interni, precisando che vi è una netta differenza con gli avvocati del libero foro non dovendo sopportare in proprio, né i costi tipici conseguenti all'autonomia lavorativa (sia in termini di imposizione tributaria che di costi fissi di gestione), né gli elementi aleatori tipicamente connessi alla professione (come reperire e mantenere la clientela, ricevere il corrispettivo delle proprie prestazioni) potendo contare, comunque, sulla retribuzione "fissa" quali dipendenti pubblici. Il collegio amministrativo di primo grado ha precisato che la normativa non fissa tanto un limite "minimo" per i compensi professionali degli avvocati interni, quanto, al contrario, un limite massimo. Anche il compenso dovuto sulle cause vittoriose con spese compensate o per transazioni la normativa rinvia a specifico regolamento dell'ente, senza mai toccare la remunerazione fissa della retribuzione di funzionario pubblico loro spettante. Il legislatore, non potendo prevedere tutte le situazioni diverse che si potrebbero incontrare nella moltitudine di enti che abbiano al proprio interno un'avvocatura civica (da poche unità ad un numero importante), ha demandato alla contrattazione decentrata la possibilità di concorrere, unitamente al potere regolamentare, alla definizione della disciplina applicativa delle previsioni del Dl 90/2014. Nel caso di specie, l'ente prima della regolamentazione dei compensi da corrispondere agli avvocati interni, ha ottenuto uno specifico accordo sindacale che nel verbale sottoscritto hanno concordano e approvano gli articoli del regolamento attualmente oggetto di censura. Tanto è stato ritenuto sufficiente al collegio amministrativo per legittimare il regolamento approvato.

Lo scorporo dell'Irap sui compensi
In merito al fatto che l'Irap avrebbe dovuto essere posta a carico dell'ente locale quale unico soggetto passivo dell'imposta e non degli avvocati, il Tar ha sottolinenato che il costo dell'Irap viene a gravare non sullo stipendio tabellare ma sul fondo per i compensi "accessori" degli avvocati, in quanto è proprio dall'attività sostanzialmente professionale esercitata da questi ultimi, cui sono ricollegati i compensi, che sorge l'obbligazione tributaria a carico dell'Amministrazione. In ogni caso, l'eventuale eccezione rilevata dai ricorrenti alle opposte conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato (sentenza n. 4970/2017) non avrebbe rilevanza dato l'accordo sindacale raggiunto dall'ente con le rappresentanze.

La sentenza del Tar della Liguria n. 100/2020

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