Fisco e contabilità

Variazioni di bilancio «classiche» fino al 31 dicembre

Tutte le variazioni devono essere effettuate per la cassa, oltre che per la competenza e richiedono la variazione di Peg

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Le proroghe dei termini disposte dal terzo comma dell'articolo 2 del Dl 154/2020, che costituiscono deroga ai principi generali dell'ordinamento finanziario degli enti locali, si aggiungono alle norme vigenti in base alle quali è consentito, limitatamente a singole fattispecie, variare il bilancio di previsione fino al 31 dicembre di ogni anno.

Nel rispetto del principio della flessibilità del sistema contabile, è sempre possibile istituire con delibera consiliare nuove tipologie di entrata a destinazione vincolata e i correlati programmi di spesa oppure tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio (in questo caso la competenza è della giunta). Nel rispetto degli specifici vincoli di spesa è poi sempre possibile applicare, con atto del responsabile di servizio (se previsto nel regolamento di contabilità) o del responsabile finanziario, la quota vincolata del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate. Se la variazione interessa la quota accantonata del risultato di amministrazione la competenza è del Consiglio. Tutte le variazioni devono essere effettuate per la cassa, oltre che per la competenza e richiedono la variazione di Peg.

In caso di variazione del cronoprogramma di spesa, il responsabile di servizio (se previsto nel regolamento di contabilità), o il responsabile finanziario, può poi effettuare tutte le variazioni di esigibilità, di competenza e cassa. Queste modifiche si possono riferire anche a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa (prestito flessibile), e a variazioni di entrata e spesa per contributi a rendicontazione. L'esigenza di variare gli stanziamenti si manifesta poi quando la Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore) rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento, che devono pertanto essere subito accertate e riscosse. Queste variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale di depositi bancari intestati all'ente sono di competenza dirigenziale.

Entro il 31 dicembre la giunta può inoltre variare gli stanziamenti di cassa riferiti alla prima annualità del bilancio di previsione oltre che utilizzare i fondi di riserva e i fondi spese.

Infine, entro la medesima data, il consiglio è tenuto a ratificare le eventuali variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo, secondo la disciplina del quarto e quinto comma dell'articolo 175 del Tuel.

In caso di avvenuto deposito del progetto di bilancio 2021/23, occorre tener presente che le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente al nuovo documento di programmazione, che deve pertanto essere aggiornato.

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