Urbanistica

Veranda abusiva? La domanda di sanatoria non dà diritto alla revoca del sequestro

La Cassazione chiarisce che per una veranda serve il permesso e rigetta la richiesta del proprietario di un ristorante

di Mauro Salerno

La richiesta di un permesso in sanatoria non dà diritto alla revoca del sequestro di una costruzione ritenuta abusiva. Il dissequestro della struttura, al contrario, può seguire solo all'affettivo ottenimento del titolo edilizio. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28938/2020 pubblicata il 19 ottobre.

La pronuncia riguarda la richiesta di dissequestro di una veranda esterna a un ristorante. Tra i motivi di ricorso contro il sequestro della struttura il proprietario ha fatto leva anche sulla pendenza della domanda di sanatoria della veranda, finita nel mirino per una serie di violazioni edilizie e per l'occupazione di suolo pubblico.

Il ricorso è stato bocciato. Messa da parte la questione relativa all'occupazione dl suolo, per i giudici della Corte la costruzione di una veranda ha sempre bisogno del permesso di costruire e in sua assenza si applicano le sanzioni previste dal Testo unico edilizia (art. 44, Dpr 380/2001). Nè una costruzione di questo tipo può essere considerata come una semplice pertinenza.

Seguendo lo stesso ragionamento, la Corte ribadisce che "la pendenza della domanda di sanatoria edilizia", non ha valore "rispetto all'esclusione del reato". "Non è di ostacolo all'adozione del sequestro in sede penale, né comporta l'automatica caducazione del sequestro preventivo". I giudici escludono così l'esistenza di un diritto al dissequestro del bene e anzi ribadiscono che questo possa avvenire soltanto dopo l'ottenimento del titolo edilizio da parte del proprietario.

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