Verbali ispettivi, ok a copia delle dichiarazioni dell'ex dipendente
Niente segreto istruttorio se non ci sono più rapporti tra il lavoratori che ha reso le dichiarazioni e il datore che chiede l'accesso
Sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. Tuttavia - ha specificato il Tar per la Toscana (sentenza n. 491/2023) - queste esigenze di tutela non operano nei confronti dei dipendenti che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro dopo il termine dell'attività ispettiva.
La vicenda ruota attorno a una verifica fiscale sulla regolarità dei rapporti di lavoro che si era conclusa con un verbale di contestazione. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria erano state acquisite le dichiarazioni di alcuni dipendenti. A questo punto il datore di lavoro aveva chiesto l'acquisizione dei verbali contenenti le informazioni in tal modo assunte. Ma la domanda aveva avuto esito negativo avendo a oggetto notizie rientranti nelle categorie delle informazioni sottratte alle facoltà di accesso agli atti. Dal che l'interessato impugnava il diniego di accesso ai documenti.
Il giudice amministrativo fiorentino ha evidenziato che il segreto istruttorio previsto dalla disciplina concernente i documenti sottratti al diritto di accesso, formati o stabilmente detenuti dal ministero del Lavoro nell'ambito delle attività ispettive, non può essere opposto ai fini di un diniego di accesso agli atti allorquando non ci siano più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e il datore che ha chiesto l'accesso. Ciò in quanto in tali casi, non esistendo più un rapporto di lavoro in atto, non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la richiesta di accesso. Diritto che, ove non sussistano esigenze di tutela dei terzi, comprende l'acquisizione di tutto il materiale istruttorio formatosi nel corso dell'attività ispettiva; non competendo alla Pa valutare l'astratta idoneità della pretesa ostensiva a corroborare la linea difensiva portata avanti dal richiedente l'accesso; in quanto ciò può essere stabilito solo dal giudice davanti al quale la prova verrà eventualmente assunta.
Il giudice amministrativo di Firenze ha poi chiarito che il divieto di accesso ai verbali ispettivi la cui divulgazione possa dar luogo ad azioni discriminatorie o ad indebite pressioni nei confronti dei lavoratori non è né assoluto né generalizzato: l'amministrazione deve individuare un pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti e non per presunzioni assolute. Il pericolo può anche essere insito nel contenuto delle dichiarazioni o in altre circostanze di cui l'amministrazione deve dare atto con giustificazioni che non possono limitarsi a formule stereotipate; ancorché ovviamente non debbano consentire l'individuazione dei dichiaranti da parte del datore di lavoro.