Appalti

Verifica dell'anomalia, il Rup non è obbligato a confutare ogni chiarimento a sostengo dell'offerta

Gli basta far capire la logica del mancato accoglimento chiarendo le ragioni dell'inidoneità degli argomenti giustificativi dell'impresa

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di Stefano Usai

La stazione appaltante non è obbligata a far precedere l'esclusione dell'impresa, per rilevata anomalia dell'offerta, da alcun preavviso, né a far corrispondere una ragione/giustificazione ad ogni elemento fornito dall'appaltatore. In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3472/2021.

La verifica dell'anomalia
Il giudice di Palazzo Spada ha chiarito la natura istruttoria della verifica della congruità dell'offerta che non impone, in particolare il comma 5 dell'articolo 97 del Codice, una articolazione per cui a ogni giustificazione prodotta debba corrispondere un riscontro/giudizio della stazione appaltante.
Nel giudizio, l'appellante, dolendosi della sentenza di primo grado (Tar Basilicata, sentenza n. 169/2020), qualificava come insufficiente il contraddittorio procedimentale con il Rup della stazione appaltante.
Il responsabile unico, secondo la censura, non avrebbe sollevato «criticità e rilievi sulle giustificazioni rese dall'impresa né sugli elementi posti poi a base del provvedimento di esclusione».
Il procedimento di verifica, ha rammentato la sentenza, disciplinato con l'articolo 97 del Codice non prevede una scansione rigida del contraddittorio relativo, né prevede «predeterminate e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi» a fissare al comma 5, «un'unica richiesta di chiarimenti (…), con un termine di risposta non inferiore a quindici giorni, così delineando un procedimento monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nella precedente disciplina».
La procedura, a ben vedere, si sostanzia in un momento di richiesta delle giustificazioni a cui corrisponde la fase di analisi/verifica del Rup a cui può far seguito, ma si tratta di momento solo eventuale, una o più richieste di delucidazioni e/o integrazioni senza che il procedimento si debba estendere all'infinito.
Si tratta, pertanto, di una fase istruttoria, molto simile a quella che il responsabile del procedimento conduce, più in generale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/90. Nella verifica della potenziale anomalia, però, non è imposta alcuna necessità di confutare le deduzioni dell'impresa in maniera chirurgica/analitica.

La sentenza
Secondo il giudice «è sufficiente a fondare il giudizio finale di incongruità una motivazione che renda nella sostanza percepibile il percorso logico sotteso» al mancato accoglimento esternando «le ragioni di inidoneità degli argomenti spesi dall'interessata a superare le criticità dell'offerta».
In questo caso, il sub-procedimento di verifica si era, comunque, articolato in più fasi: in particolare, a una prima richiesta di chiarimenti avanzata dal Rup ha fatto seguito un ulteriore invito a fornire integrazioni e un'ulteriore richiesta di chiarimenti, in relazione a specifici profili, fino al momento dell'audizione dei rappresentanti dell'impresa a conclusione del procedimento.
È stata considerata irrilevante, quindi, la riflessione dell'appellante secondo cui il «Rup avrebbe basato l'esclusione su profili di incongruità dell'offerta che non erano stati preventivamente portati all'attenzione della stessa».
Nel procedimento di verifica, infatti, il legislatore non ha previsto l'obbligo della stazione appaltante di far precedere l'esclusione per incongruità dell'offerta da un preavviso all'interessato. Questo perché nella verifica in parola il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, «quindi, consenta di realizzare l'interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni (Consiglio di Stato n. 3508/2020)».
Lo stesso principio del contraddittorio procedimentale, conclude la sentenza, «non comporta, tuttavia, un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell'offerta».
Solamente nel caso in cui la stazione appaltante non possa sciogliere i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia «e lo richiedano le circostanze concrete (per incompletezza delle giustificazioni fornite o perché residuano ancora profili controversi o incerti), è necessario esperire ulteriori fasi del contraddittorio procedimentale».

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