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Verifica equilibri di bilancio e ripiano debiti fuori bilancio, ai revisori valutare congruità, coerenza e attendibilità contabile

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di Corrado Mancini - Rubrica a cura di Ancrel

Nell’ambito della delibera consigliare di verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, da adottarsi con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, è necessario, fra l’altro, assumere i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall’articolo 194 del Tuel.

I principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione emanati dal Cndcec prevedono, nell’ambito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che i revisori debbano esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile obbligatorio secondo l’articolo 239 comma 1, lettera b) n. 6) e comma 1 bis del Tuel. Inoltre, devono verificare che il provvedimento sia trasmesso alla competente procura della Corte dei conti. Qualora l’ente non provveda, l’organo di controllo deve provvedere a comunicare alla competente Procura della Corte dei conti l’inadempienza.

Nel corso dell’esercizio e alla fine, è compito dell’Organo di revisione verificare, anche a campione, se sussistono spese aventi la natura di debiti fuori bilancio imputate in competenza senza un previo atto di riconoscimento e finanziamento da parte del Consiglio. A tal fine occorre accentuare le verifiche in particolare sulle somme impegnate nei primi mesi dell’esercizio. Il mancato rispetto del principio della competenza è un’irregolarità contabile che può derivare da una consapevole scelta gestionale di rinvio all’esercizio futuro di spese non finanziabili o tali da non fare rispettare i limiti.

Sono definiti debiti fuori bilancio i procedimenti di spesa che non si concretizzano seguendo le procedure previste per l’effettuazione di una spesa, articolo 191 del Tuel commi 1-3. In particolare, essi consistono in un’obbligazione che si è perfezionata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile necessario per l’assunzione dell’impegno, in altre parole l’obbligazione di spesa è assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa.

Infatti, l’articolo 191 del Tuel al comma 1 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5.

L’articolo 194, lettere da a) a d), del Dlgs n. 267 del 2000 elenca le fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio previsto dall’articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

In quest’ultima fattispecie rientrano anche i lavori pubblici di somma urgenza, dovuti al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, per i quali la giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, deve sottoporre al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio spetta all’organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio.

Occorre in ogni caso osservare che per il riconoscimento del debito derivante da fattispecie negoziale contratta in violazione delle regole contabili di spesa, non assume alcun rilievo la eventuale patologia affliggente il contratto medesimo, se nullo e/o annullabile, né se trattasi o meno di obbligazione giuridicamente perfezionatasi, venendo in considerazione, secondo quanto espressamente indicato nelle norme all’esame, esclusivamente la facoltà dell’ente di riconoscere il debito medesimo, nei soli limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Si tratta di una facoltà discrezionale, libera nell’an, ma vincolata nel quantum, potendo l’ente liberamente decidere se procedere o meno al riconoscimento di quel debito, e ove decida in tal senso, potrà, poi, riconoscere lo stesso nei soli “limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. Ne consegue l’irriconoscibilità delle eventuali somme per interessi e rivalutazione, utile di impresa, spese giudiziali, maggiori oneri imputabili al ritardo nei pagamenti, ecc., in considerazione del fatto che in questo caso nessuna utilità ed arricchimento può conseguire all’ente, rappresentando i predetti esborsi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato, intercorrendo, per tali oneri, il rapporto obbligatorio tra il privato fornitore e l’amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l’effettuazione della spesa.

Il Cndcec e la Fondazione Nazionale di Ricerca, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di redazione dei verbali relativi ai pareri di competenza dell’organo di revisione, hanno pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione “Documenti e notizie” – “Strumenti di lavoro”, modelli di parere in formato word editabile.

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