Personale

Via l’equivalenza automatica delle mansioni

Cancellata l’omogeneità nelle attività ascrivibili alla stessa categoria

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di Arturo Bianco

Nei prossimi mesi le Pa dovranno ridefinire i profili professionali per l’effetto congiunto del Dm di Funzione pubblica in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» in attuazione del Dl 36/2022 e dei nuovi contratti nazionali. In questo ambito è necessario che gli enti locali dettino specifiche disposizioni con cui fissare le procedure e i contenuti per determinare l’equivalenza delle mansioni all’interno delle aree, così da poter continuare a utilizzare i dipendenti anche per compiti ulteriori e non sciupare il vantaggio che ciò determina in termini di flessibilità e di elasticità.

La necessità deriva dalle previsioni dell’ipotesi di contratto delle Funzioni locali. Essa disapplica infatti l’articolo 3 del contratto del 31 marzo 1999, il quale prevedeva che tutte le mansioni ascrivibili alla stessa categoria fossero da ritenere presuntivamente equivalenti e quindi esigibili. Per effetto di questa disposizione, un ente poteva ad esempio assegnare a un istruttore amministrativo compiti da istruttore contabile o sociale, senza doversi preoccupare di dimostrare che ciò non determinasse un demansionamento, stante la presunzione assoluta contenuta nel contratto nazionale.

Con ciò le norme avevano determinato, come colto dalla giurisprudenza, una condizione di stimolo all’uso flessibile dei dipendenti, anche maggiore rispetto al settore privato. Ma questa opportunità è stata utilizzata in modo limitato.

Le nuove disposizioni invece consentono l’utilizzo dei dipendenti, oltre che per le mansioni per le quali sono stati assunti, solamente per quelle «equivalenti nell’area di inquadramento». Spetta quindi alle amministrazioni dimostrare l’equivalenza; in altri termini si entra nell'ambito delle stesse regole in vigore per il settore privato. Con il rischio di creare un deterrente alla flessibilità, tasto già dolente nel pubblico impiego, in cui permane una rigidità ben maggiore rispetto al privato nell’impiego del personale in compiti plurimi.

Si deve comunque sottolineare che le amministrazioni possono intervenire in questa materia in sede di ridefinizione dei profili professionali. Ad esempio, dando corso allo strumento delle «famiglie professionali», che consente l’individuazione di tratti comuni che legano una serie di mansioni e di attività che, quindi, possono essere definiti in via preventiva. La scelta che è destinata a produrre i suoi effetti sia sui requisiti da porre a base delle assunzioni sia sulle strategie di formazione. Ma anche con il rischio che le amministrazioni meno pronte a recepire le novità conoscano delle ulteriori limitazioni nell’impiego flessibile dei propri dipendenti.

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