Amministratori

Viminale, accesso agli atti di gara per i consiglieri comunali ma non quelli della commissione e non prima della fine del procedimento

Se necessario all'esercizio della funzione, se non riguarda i provvedimenti formati dalla commissione e fino alla chiusura del procedimento

di Manuela Sodini

I consiglieri comunali possono accedere alla documentazione posta a base delle gare d'appalto, se necessaria all'esercizio della funzione e se non riguarda i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento. Così si è espresso, in sintesi, con un parere, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

La questione oggetto del parere riguarda il differimento dei termini per l'accesso da parte dei consiglieri di minoranza di un Comune ai quali non è stato rilasciato da parte dell'ente il progetto della nuova casa di riposo contenuto nel piano triennale dei lavori pubblici. In particolare, l'amministrazione ha differito i termini per l'accesso per salvaguardare le esigenze di riservatezza dell'amministrazione, al fine di non compromettere il buon andamento e la regolarità dell'azione amministrativa, in quanto trattasi di documentazione destinata ad essere posta a base di gara di un appalto integrato.

Nel rendere il proprio parere, il Dipartimento osserva che nell'ambito del codice dei contratti, per quanto riguarda l'accesso agli atti, il divieto di divulgazione e riservatezza previsto inizialmente dall'articolo 13 del decreto 163/2006, il cui contenuto è stato successivamente riportato nell'articolo 53, comma 2, del decreto 50/2016 e oggi riprodotto nell'articolo 35, comma 2, del decreto 36/2023 non è applicabile ai consiglieri comunali che mantengano una posizione differenziata. Posizione differenziata riconosciuta dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 492/2007 che si è espressa in ordine alla richiesta dei consiglieri comunali di accedere anche ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l'esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza, quali sono appunto le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera d) del richiamato decreto 163/2006.

Il principio espresso nella predetta sentenza per il Dipartimento trova applicazione anche alla fattispecie analoga riprodotta nell'articolo 35, comma 4, lettera b) del codice dei contratti pubblici che elenca gli atti esclusi dal diritto di accesso, le cui disposizioni acquistano efficacia dal prossimo 1° luglio (decreto 36/2023). Con tale pronuncia il giudice amministrativo ha affermato che i consiglieri comunali, proprio in virtù dell'articolo 43 del decreto 267/2000 (Tuel), possono accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l'esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza e che il diritto dei consiglieri comunali è ben diverso dal diritto di accesso documentale disciplinato dalla legge 241/1990.

Il parere mette in evidenza il fatto che la garanzia della riservatezza dei terzi è assicurata dall'articolo 43 del Tuel, il quale stabilisce che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Viene poi richiamato il parere (DICA 0028563 P-4. 8.1.6.4 del 2.11.2015) rilasciato dalla Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi dove è stato sostenuto che «l'accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni, e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara».

Conclude il parere affermando che nel caso prospettato i consiglieri possono accedere agli atti detenuti dagli uffici comunali, se necessari al corretto esercizio della funzione e se non riguardano, tali atti, i provvedimenti formati dalla commissione di gara e fino alla chiusura del procedimento.

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