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Vincoli e accantonamenti in sede di rendiconto 2022 in vista dei nuovi vincoli di finanza pubblica

di Andrea Gröbner (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Presso l'importante sala Pavillon, sede congressuale della Federazione delle cooperative Raiffeisen, che a sua volta riunisce tutto l'omonimo sistema bancario particolarmente attivo nei servizi di tesoreria per i Comuni dell'Alto Adige, a Bolzano, si è recentemente tornato a parlare di equilibri dei bilanci comunali.

Revisori ed esperti di pubbliche amministrazioni territoriali hanno affrontato un seminario organizzato dall'Ancrel Südtirol Trentino in presenza dei relatori Marco Castellani e Karl Florian durante il quale, oltre che a parlare degli ultimi adempimenti in scadenza per quanto riguarda le certificazioni Covid-19, si è posto nuovamente l'accento sul delicato tema degli equilibri e delle criticità di bilancio che, come tali interessano tutti i comuni, anche se da prospettive diverse.

Tra le novità è stato evidenziato come la Legge di Bilancio 2023 preveda la possibilità di applicare l'avanzo libero al bilancio di previsione, solo a condizione di una previa approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022. L'effetto di questa disposizione non è trascurabile. Infatti, dare certezza all'avanzo libero, comporterà indubbiamente effetti di rallentamento nella manovra complessiva di bilancio per via di uno slittamento temporale nell'utilizzo di detti avanzi al secondo semestre del 2023, quindi, dopo che la relativa variazione al bilancio di previsione, con applicazione dell'avanzo libero alle entrate, sarà stata formalmente approvata.

Inoltre, si è ricordato che con il XIII° correttivo sono state introdotte modifiche allo schema di avanzo presunto per risorse vincolate decorrenti dai bilanci 2023/25 e introdotte modifiche alla Tabella A/1 e A/2 che diventano essenziali ed obbligatorie solo se il comune intenderà applicare l'avanzo presunto al bilancio.

Sebbene la disciplina degli equilibri di bilancio sia diventata sempre più restrittiva, si è constatato che allo stato attuale non sono previsti meccanismi sanzionatori nel caso in cui un Ente in contabilità armonizzata dovesse registrare un equilibrio di bilancio e complessivo negativo a consuntivo. Da questo punto di vista non sarà banale comprendere come verrà impostata la discussione sulle nuove regole del patto di stabilità per il 2024 e sulla conseguente ricaduta sulla finanza locale anche alla luce della riforma dell'autonomia differenziata che si realizzerà non solo attraverso la valutazione del Lep ma anche tramite un'attenta valutazione delle effettive entrate a disposizione degli enti.

Da questo punto di vista circa le norme sulle entrate locali e il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) delle entrate dei titoli 1 e 3, si è anche ricordato come a seguito dell'articolo 30-bis del Dl 41/2021, il riformulato art 107- bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente possa avvenire con i dati del 2019 in luogo delle annualità 2020 e 2021 nelle quali l'andamento della riscossione delle entrate proprie può, in linea teorica aver subito dei rallentamenti. Invero anche dagli ultimi dati pubblicati da RgS ai fini della certificazione Covid-19 in vista della scadenza del 31 maggio non sembra essersi verificata anche per il 2022 una contrazione del gettito almeno per l'Imu e l'addizionale Irpef.

Questi dati che derivano dai flussi degli F24 inducono ad una riflessione: il tanto deprecato Fcde è veramente la causa prima dei dissesti o dei predissesti negli enti locali? Come risposta a questo interrogativo, più volte emerso sin dall'introduzione della contabilità armonizzata, il relatore Castellani ha fatto presente quanto fondamentale sia, in contabilità armonizzata, la gestione di questo fondo. Come tale, il Fcde non è assolutamente la causa dei dissesti o delle situazioni di disequilibrio degli enti; al più è solo il risultato di un calcolo che ha l'unica "colpa" di rendere evidenti le criticità sommerse dei bilanci e della gestione delle entrate in genere, soprattutto quelle del titolo 1. Infondo, è ormai noto a tutti che le entrate correnti continuano ad essere il vero tallone d'Achille di molti enti locali, soprattutto quando sono poco performanti nella fase della riscossione spontanea dei tributi locali, quando li gestiscono male, o meglio, quando ritardano inutilmente la fase della riscossione coattiva.

Dai lavori è emerso quanto sia opportuno per gli enti come previsto dal principio 4/3, di utilizzare un piano dei conti esteso addirittura all'ottavo livello per una migliore gestione in contabilità economica dei crediti stralciati dal conto del bilancio ma non ancora prescritti per i quali il Fcde della finanziaria deve essere ridotto.

Un altro suggerimento rivolto al mondo degli enti locali riguarda la gestione dei vincoli attraverso una apposita "contabilità dei vincoli" che semplifichi il lavoro in sede di rendiconto e che garantisca un efficace monitoraggio in corso di esercizio e ciò, vale a maggior ragione anche per la gestione dei progetti Pnrr.

Per una più trasparente gestione degli accertamenti e degli impegni è quindi di fondamentale necessità un adeguamento della struttura dei capitoli di bilancio all'interno del software in uso, previa apposita codificazione dei vincoli in riferimento alla natura della spesa e delle relativa entrata, per l'appunto a livello di singolo capitolo di bilancio con il tracciamento del vincolo in sede di accertamento dell'entrata. Questi accorgimenti agevolerebbero la compilazione dell'allegato A/2 evitando ore di lavoro di estrazioni manuali e rendicontazioni errate.

(*) Presidente di Ancrel Südtirol Trentino

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PROSSIMI EVENTI

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Relatore: Dott. Tommaso PAZZAGLINI Dottore commercialista, Revisore Legale, Esperto di contabilità degli Enti Locali, Pubblicista, sul sito

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