Urbanistica

Visto superbonus in Redditi anche a un altro professionista

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E

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di Luca De Stefani

Il visto di conformità per la detrazione del superbonus in un modello Redditi, che non ha già un visto per l'intera dichiarazione, può essere rilasciato da un professionista diverso rispetto a quello che invia telematicamente il modello stesso. Il chiarimento è contenuto nella circolare delle Entrate 14/E.Come accade per la cessione o lo sconto in fattura di tutti i crediti edili, per i quali serve il visto di conformità nella relativa comunicazione, anche per la detrazione diretta in Redditi o nel 730 del superbonus (non, quindi, per la detrazione diretta dei bonus diversi dal superbonus), è necessario il visto di conformità, tranne nei casi di dichiarazione presentata «tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale» o «direttamente dal contribuente», attraverso la precompilata (730 o Redditi, anche se modificata nella parte del superbonus, risposta 20 a Telefisco 2022). Solo questi due casi, il contribuente «non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità».

Il visto di conformità in Redditi per il superbonus non va richiesto per l'«intera dichiarazione», ma solo per i dati del superbonus (Faq Entrate del 22 novembre 2021). Invece, il visto sull'intero modello Redditi, in caso di utilizzo in compensazione in F24 dei crediti per più di 5mila euro annui, ovvero sul 730 presentato a un Caf o a un professionista abilitato, assorbe quello specifico richiesto per il super bonus.In caso di detrazione del superbonus, se il contribuente desidera delegare un professionista abilitato all'invio del modello Redditi (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998), per il quale non serve il visto sull'intera dichiarazione (ad esempio, per crediti inferiori a 5mila euro), può richiedere il visto di conformità anche a un altro professionista abilitato a questo fine, purché iscritto nell'apposito elenco informatizzato della competente Direzione regionale.

In pratica, può avvalersi per la trasmissione telematica della dichiarazione di un soggetto abilitato, che è diverso rispetto a quello che rilascia il visto di conformità per il superbonus. Viene superato, quindi, solo per il visto del superbonus, quanto indicato nelle istruzioni al modello Redditi, relativamente all'invalidità del visto di conformità rilasciato da un professionista, iscritto nel suddetto elenco informatizzato, che «non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione «Impegno alla presentazione telematica»)». In questi casi di doppio professionista, sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

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