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Webinar tributi locali - Agevolazioni Imu e Tari, per il pensionato estero conta il rapporto lavorativo con l'Italia

Concludiamo oggi la pubblicazione delle risposte ai principali quesiti che sono stati proposti il 4 marzo

di Cristina Carpenedo

Concludiamo oggi la pubblicazione delle risposte ai principali quesiti che sono stati proposti nel corso del webinar sui tributi locali organizzato dal Sole 24 Ore il 4 marzo scorso. Ai link del 5, dell'8, del 9 e del 10 marzo le risposte ai quesiti pubblicate nei giorni scorsi.

L'evoluzione normativa che ha coinvolto gli iscritti Aire ha portato a una nuova agevolazione a favore dei pensionati esteri. Tra i quesiti pervenuti su questo argomento abbiamo selezionato la seguente domanda:

Il cittadino italiano iscritto Aire che percepisce la sola pensione tedesca e non ha mai avuto rapporti lavorativi in Italia, rientra tra i pensionati esteri agevolati ai fini Imu?

A distanza di un anno dalla legge 160/2019 che non confermò il beneficio a favore degli iscritti Aire riconosciuto in precedenza dall'articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 a causa delle problematiche sorte nel contesto del diritto europeo, il comma 48 dell'articolo 1 della legge 178/2020 ha scritto una nuova agevolazione che prevede la riduzione del 50% dell'Imu e la riduzione di 2/3 della Tari a favore dei titolari di diritto di proprietà e usufrutto ( quindi non altri diritti reali) per un solo immobile abitativo che non risulti locata né data in comodato d'uso (l'equivalente di condotta direttamente).

Al riguardo si evidenzia che la Commissione Ue aveva avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali Imu, Tasi e Tari per i cittadini italiani pensionati iscritti all'Aire (procedura chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che l'agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.

Dal punto di vista soggettivo, il comma 48 destina l'agevolazione a favore di proprietari o usufruttuari non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e che devono essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, caso nel quale la pensione non è erogata dall'Inps ma dall'istituto previdenziale estero.

Il calcolo in «regime di convenzione internazionale» comporta che il lavoratore ha versato parte dei contributi in Italia e parte in un Paese estero e le convenzioni internazionali stipulate tra Italia e altri Paesi consentono di poterli totalizzare. In caso invece di calcolo in «regime nazionale», l'intera contribuzione è stata versata in Italia. L'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all'estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. A questo fine è utile consultare la sezione Inps sulle informazioni utili sulla pensione in regime internazionale.

La nuova norma modifica significativamente la platea dei beneficiari come permette di rilevare il caso proposto nel quesito: un iscritto Aire che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale mentre può rientrarvi un cittadino estero non iscritto Aire ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici. Il perno dell'agevolazione non è quindi la matrice nazionale di origine bensì il contatto lavorativo con l'Italia.

A completamente del tema in commento, si segnala che la scomparsa di ogni riferimento all'iscrizione Aire impedisce agli enti di mantenere eventuali agevolazioni fondate su un criterio dichiarato illegittimo. Ci si è inoltre interrogati anche sulla permanenza o meno della riduzione che era stata prevista anche per la Tari dal Dl 47/2014, articolo-9 bis. Come confermato nell'edizione di Telefisco 2021, la disposizione inserita all'articolo 9-bis rientra tra quelle superate e quindi non applicabili.

Dal punto di vista dichiarativo, l'agevolazione rientra tra quelle soggette a obbligo di presentazione della dichiarazione anche se non è costitutiva del beneficio.