Fisco e contabilità

Webinar tributi locali, occupazione temporanea a tariffa giornaliera per il mercato del sabato

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte ai quesiti proposti dai partecipanti

di Cristina Carpenedo

Tra i quesiti pervenuti nel corso del webinar di Smart 24 tributi locali del 4 marzo (si veda anche Enti locali & edilizia del 5 marzo e dell'8 marzo), in ragione dell'interesse che riveste il nuovo canone patrimoniale di concessione, è stata selezionata la seguente domanda:
il mercato nel nostro Comune si svolge in piazza solamente il sabato, finito il mercato la piazza ritorna disponibile alla comunità: è un'occupazione temporanea o permanente ?

La legge di bilancio 160/2019 riserva importanti novità sul fronte dei cosiddetti tributi minori costituiti dal prelievo sulla pubblicità e dalle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, che trovano applicazione dal 1° gennaio 2021.

In merito alle occupazioni di aree destinate a mercato su suolo pubblico, i commi da 837 a 845 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione di un nuovo prelievo che assume anch'esso la forma di canone, applicato in deroga al canone unico patrimoniale.

La prima questione da risolvere è relativa all'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate in quanto caratterizzate da peculiarità quali, la presenza di un limite massimo tariffario posto al 25% rispetto alla tariffa standard, l'obbligo di applicare alcune riduzioni minime e la sostituzione della Tari (tributaria e patrimoniale) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

La norma si rivolge alle aree e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La realizzazione dei mercati risponde a una forma organizzata che fa capo, storicamente, alla disciplina del Dlgs 114/1998, alla specifica disciplina dei mercati agricoli e alle leggi regionali di attuazione delle citate disposizioni. L'ampia formula della disposizione permette di includere nella disciplina tutte le forme di mercato caratterizzate dal rilascio di un titolo di occupazione.

Fondamentale è dirimere la questione relativa alla tariffa applicabile, tenuto conto che il legislatore individua la standard annuale e la standard giornaliera, utilizzando una terminologia diversa da quella della precedente normativa, che valorizzava la fattispecie dell'occupazione permanente e dell'occupazione temporanea. A ben vedere si tratta di aspetti comunque ripresi dalla medesima legge 160/2019 che, in merito alle caratteristiche dell'occupazione mantiene la storica distinzione tra occupazioni temporanee e permanente, sia quando disciplina le sanzioni sia quando va a normare le riduzioni e l'applicazione della Tari.

Sull'individuazione della tipologia delle occupazioni del mercato e della conseguente tariffa applicabile, si richiama la giurisprudenza formatasi sul punto in materia di Tosap e Cosap ai fini del calcolo della prescrizione, nella quale emerge che le occupazioni permanenti sono solamente quelle che comportano una sottrazione del suolo pubblico alla collettività in via permanente

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18067/2020, emessa in materia di Cosap richiama l'orientamento formatosi con la tassa di occupazione. La Corte, con la sentenza n. 18250/2003 (tra le ultime Cass. 27048/2018) con riguardo alla Tosap, ha già chiarito che: «va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, secondo comma) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa», cosicché «la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) della occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione».

Le conclusioni raggiunte dalla Corte assumono importanza ai fini del caso se consideriamo che l'esenzione dal prelievo sull'occupazione adottato dagli interventi normativi del 2020 e mantenuta fino al 31 marzo 2021, si rivolge ai titolari di occupazione temporanea che versano la tariffa giornaliera, scelta che porta a escludere l'esenzione per i mercati stabili. Rientrano nel beneficio anche i cosiddetti spuntisti, vale a dire operatori che esercitano su posteggi altrui in caso di assenza del titolare, come confermato dalle risposte rese dal Mef nell'ambito dell'iniziativa Telefisco 2021

L'analisi riportata permette di qualificare la fattispecie descritta nel quesito come occupazione temporanea assoggettata alla tariffa giornaliera.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©