Welfare integrativo fuori dal tetto del salario accessorio
Le spese del personaleper il welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio.
Il Comune di Sanremo ha chiesto alla Corte dei conti parere in merito ai limiti del finanziamento del welfare integrativo aziendale negli enti locali e, in particolare, se sia soggetto al limite del trattamento accessorio secondo l'articolo 23, comma 2, del Dl 75/2017.
Con la deliberazione n. 27/2019, la Corte dei conti della Liguria ha precisato che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, indipendentemente dall'origine sono soggette al tetto stabilito dall'articolo 23, comma 2. Tuttavia non rientrano nel limite le erogazioni prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione contributivo-previdenziale.
La delibera della Corte dei conti Liguria n. 27/2019
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