Personale

Whistleblower licenziato non tutelabile se non si tratta di ritorsione

L'accertata assenza del carattere ritorsivo esclude eventuali sanzioni nei confronti dell'amministrazione

di Manuela Sodini

La segnalazione di illeciti non salvaguarda da trasferimenti d'ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi è assente la natura ritorsiva. É quanto ha stabilito Anac intervenendo in due distinti procedimenti (delibere nn. 673/2021 e 717/2021), riguardanti due enti diversi, accomunati però dal medesimo principio, il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile.

L'accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d'ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni. In proposito l'articolo 54-bis, comma 6, del decreto 165/2001 stabilisce che Anac commini sanzioni qualora accerti nell'ambito dell'istruttoria l'adozione di misure discriminatorie.

In uno dei due casi presi in esame dall'Autorità, il whistleblower ha segnalato inizialmente al sindaco del Comune, al Presidente e al Direttore della società presso cui lavorava l'esistenza di gravi irregolarità, segnalazioni aventi a oggetto una truffa trasmesse a seguire anche ai Carabinieri. Successivamente a tale ultima segnalazione, l'ente ha avviato quattro procedimenti disciplinari nei confronti del segnalante, di cui uno culminato con la destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla segnalazione presentata per truffa.

Nel corso dell'istruttoria, Anac ha rilevato elementi che portano a escludere per il trasferimento e la successiva destituzione dal servizio del segnalante la natura ritorsiva.

I fatti posti alla base del provvedimento di destituzione dal servizio riguardano le minacce di morte proferite, nei locali aziendali, dal segnalante nei confronti del presunto responsabile firmatario dei provvedimenti ritenuti ritorsivi, minacce che diversi dipendenti hanno confermato di aver udito. A riprova dell'assenza della natura ritorsiva rispetto ai provvedimenti assunti di trasferimento e destituzione dal servizio, Anac pone in evidenza una serie di elementi, tra cui, il fatto che la società stessa aveva provveduto a denunciare alle Forze di Polizia la truffa, prima ancora della denuncia del segnalante ai Carabinieri e provvedendo a licenziare dieci dipendenti, oltre a questo, anche il notevole lasso temporale intercorso tra la prima segnalazione sulla truffa e i provvedimenti ritenuti ritorsivi depongono a favore dell'assenza della natura ritorsiva; quanto al trasferimento, si è trattato di una riorganizzazione che ha interessato non solo il segnalante, ma anche molti altri dipendenti.

Allo stesso modo nel secondo caso preso in esame da Anac è stata accertata l'assenza di un intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite.

I presunti responsabili, firmatari dei provvedimenti ritenuti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante, hanno fornito la prova dell'assenza di una correlazione causale tra la segnalazione e il provvedimento di trasferimento e la sanzione disciplinare adottata, per tale ragione Anac ha archiviato il procedimento.

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