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Whistleblowing, ok del Garante Privacy al recepimento della direttiva Ue

Lo schema di decreto legislativo ha recepito pressoché tutte le indicazioni fornite dall'Autorità al Governo

di Manuela Sodini

Il Garante privacy ha rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di whistleblowing.

La materia del whistleblowing risulta già regolata per il settore pubblico dal decreto 165/2001, articolo 54-bis e per il settore privato dal decreto 231/2001, articolo 6, nonché dalla legge 179/2017.

Lo schema di decreto intende in primo luogo ricondurre a un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative, tra cui quelle in materia di protezione dati, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Scopo dello schema di decreto è quello di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, è stato quindi esteso l'ambito oggettivo di applicazione anche alle segnalazioni relative a violazioni del diritto interno; di converso sono escluse le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Come si evince dal parere, lo schema di decreto ha recepito pressoché tutte le indicazioni fornite dall'Autorità al Governo nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura del testo, con particolare riguardo alla nozione di violazione, al perfezionamento degli obblighi di riservatezza e alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione, stabilendo che le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale.

Lo schema del decreto prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti e all' accesso civico e generalizzato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure tramite un incontro diretto. Le informazioni sulle modalità per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile. Con le stesse modalità e garanzie di riservatezza è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno attivato presso l'Anac in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l'interesse pubblico. Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

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