Amministratori

Ztl e aree pedonali, confermata la competenza in capo alla giunta

Il commissario al quale è stato demandato il potere della giunta può decidere le tariffe di accesso alle ztl

di Domenico Carola

I giudici del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4567/2020 hanno ribadito che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato rientra tra i poteri della giunta.

Il caso
Una società titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea mediante autobus cosiddetto di gran turismo, ha proposto un ricorso contro la presunta incompetenza del commissario straordinario di Roma capitale a deliberare il regolamento per il «servizio di trasporto pubblico di linea di gran turismo» e a imporre una tariffa per la circolazione degli stessi. Il Tar Lazio lo ha respinto e la società ha proposto appello al Consiglio di Stato.

La decisione
I giudici del Consiglio di Stato hanno dichiarato inammissibile il ricorso richiamando il dictum del comma 9 dell'articolo 7 del codice della strada che prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta, possano provvedere a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
La ratio è quella di porre l'istituzione di zone pedonali e l'attribuzione del relativo potere in capo a un organo politico e non tecnico, giunta comunale, il quale lo eserciti con vasta discrezionalità amministrativa, in correlazione con varie valutazioni politiche.
Altresì, non è possibile affermare che si tratti di misure eccezionali per le quali sarebbero necessarie particolari motivazioni o attività istruttorie.
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità del provvedimento di determinazione della tariffa per essere stato adottato da un dirigente, anziché dalla giunta, inoltre perché il dirigente ha omesso ogni istruttoria in merito al rapporto tra la tariffa e gli effetti in termini di miglioramento della circolazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, atteso che il Dpr 3 novembre 2015 di nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma capitale ha sancito che allo stesso erano «conferiti i poteri spettanti all'assemblea capitolina, alla giunta capitolina e al sindaco», affermando che è dalla delibera del competente commissario straordinario che deriva l'istituzione della zona a traffico limitato.
Ergo la decisione di subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli di gran turismo all'interno della Ztl al pagamento di una tariffa è del tutto legittima e, avendo natura ampiamente discrezionale, la valutazione, ancorché innovativa rispetto a un precedente regime di gratuità nell'accesso, non è censurabile.

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