Fisco e contabilità

Nuovo processo tributario: le novità che interessano anche gli enti locali

Ifel ha dedicato una nota di approfondimento sulle questioni che riguardano più da vicino le amministrazioni

di Federico Gavioli

Introduzione del giudice monocratico, conciliazione e ripartizione delle spese di lite, prova testimoniale: sono alcune delle novità della legge di riforma della giustizia e del processo tributario (legge 130/2022) a cui l'Ifel ha dedicato una nota di approfondimento sulle questioni che riguardano più da vicino gli enti locali.

La figura del giudice monocratico nel processo tributario
Sicuramente tra le maggiori novità contenute nella legge di riforma c'è quella che introduce il nuovo articolo 4-bis nel Dlgs 546/1992, il quale prevede che le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Le diposizioni relative all'introduzione del giudice monocratico si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La conciliazione e la ripartizione delle spese di lite
Il documento dell'Ifel passa in rassegna la novità della proposta di conciliazione ; è previsto che qualora una delle parti abbia formulato o accettato una proposta conciliativa (formulata ad esempio dal giudice), non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio, maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta effettuata. Se è intervenuta conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto.

Le spese di lite in caso di rigetto immotivato del reclamo/mediazione
Di particolare importanza è la nuova disposizione introdotta nel processo tributario la quale prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale «responsabilità amministrativa del funzionario» che ha «immotivatamente» rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

La proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario
É introdotto anche nel processo tributario l'istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario, limitatamente alle controversie soggette a reclamo. Il nuovo articolo 48-bis.1 del Dlgs 546/1992, dispone che per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento.

La novità della prova testimoniale
La legge di riforma del processo tributario introduce la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, sebbene in forma scritta. La novità pur confermando che non è ammesso il giuramento e prevede che la corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del Codice di procedura civile, e quindi una testimonianza scritta. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©