Urbanistica

Abuso edilizio su suolo pubblico? L'Ente locale può (e deve) demolire «per direttissima»

Lo ricorda il Tar Calabria: non serve accertare la responsabilità o l'epoca dell'abuso, basta verificare che l'area sia di proprietà pubblica e che non sia stato rilasciato alcun titolo edilizio

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di Massimo Frontera

L'ente locale che viene a conoscenza di un abuso edilizio realizzato su un'area pubblica deve procedere alla demolizione limitandosi ad accertare che il terreno sia effettivamente di proprietà pubblica e che per il manufatto non sia stato rilasciato alcun titolo edilizio. Non è infatti necessario effettuare ulteriori indagini per accertare, ad esempio, la responsabilità del manufatto o l'epoca della sua realizzazione o le sue caratteristiche tecnico-costruttive. E questo perché, per l'abuso su area pubblica, il Testo unico edilizia (articolo 35) non prevede alcuna alternativa alla demolizione.

A ricordarlo è il Tar Calabria, con la pronuncia n.678/2022 pubblicata lo scorso 13 ottobre. La vicenda riguarda la realizzazione di una recinzione in ferro e di un cancello che circoscrivono una porzione di corte comune riservandola in modo esclusivo a uno solo degli appartamenti di un condominio di alloggi pubblici di proprietà del comune reggino di Melito di Porto Salvo. L'inquilino dell'appartamento - che ha respinto la responsabilità del manufatto - ha impugnato al Tar l'ordinanza di demolizione (con addebito della sanzione e delle spese) contestando all'ente locale un vizio di istruttoria e un difetto di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il comune non avrebbe svolto alcuna indagine per accertare l'autore dell'abuso e non avrebbe considerato il fatto recinzione e cancello «sarebbero privi di elementi di stabile ancoraggio al suolo», oltre ad altri elementi relativi al limitato impatto sul contesto circostante.

I giudici della Sezione di Reggio Calabria hanno respinto il ricorso ricordando appunto che, in questo caso, individuato dal Dpr 380, non si «contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata ad evitare l'indebito utilizzo del bene di proprietà pubblica per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore dovendosi verificare solo che il suolo interessato dall'intervento sia di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato». In altre parole, l'Ente locale non ha «alcun margine per valutazioni discrezionali: una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire sui suoli pubblici, impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso».

«L'art. 35 citato - ribadiscono i giudici - configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato, rispetto al quale non può assumere rilevanza neanche l'approfondimento circa la concreta epoca di realizzazione dei manufatti e non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto».

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