Cassazione: in centro anche strade e piazze sono beni culturali, fuorilegge tutti gli interventi senza ok del Sovrintendente
Vie dei centri storici tutelati <i>ope legis</i> anche in assenza di un'esplicita dichiarazione di interesse storico-artistico
Le strade e le piazze del centro storico sono sempre beni tutelati, a prescindere dall'esistenza di una dichiarazione esplicita di interesse culturale. Conseguenza? Qualsiasi intervento realizzato in queste aree, come ad esempio una struttura a servizio di un bar/ristorante, deve sempre essere dotata di un parere positivo della Sovrintendenza. Altrimenti è considerata fuorilegge. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31521/2020, depositata ieri.
Il caso esaminato dalla Corte ha preso lo spunto da un intervento realizzato dal proprietario di un esercizio commerciale nel centro storico di Benevento. Secondo il Tribunale del Riesame il sequestro era da considerare illegittimo. Motivo? La struttura a servizio del negozio era stata realizzata in una strada del centro storico «che non sarebbe bene culturale in sé, ma richiederebbe la dichiarazione del procedimento amministrativo di verifica dell'interesse pubblico e la dichiarazione di interesse culturale», in base al Dlgs 42/2004. Secondo il Riesame «questi provvedimenti non sarebbero stati emessi» con la conseguenza che «le strade del centro storico di Benevento non potrebbero essere qualificate bene culturale». Di qui la richiesta di dietrofront sul sequestro.
Questa ricostruzione è stata bocciata dalla Corte. La sentenza ricorda al contrario che «secondo il costante orientamento della giustizia amministrativa», che la Corte condivide, «le pubbliche vie, strade, piazze e altri spazi urbani, laddove rientranti nell'ambito dei Centri storici» sono qualificati «come beni culturali a indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico». Si tratta di «beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela» del codice dei Beni culturali,« fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario».
Per questo motivo, conclude la Corte, «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente».