Imu, gli immobili storici e inagibili pagano l'imposta al 25%
La Cassazione ha affermato la cumulabilità delle due agevolazioni fiscali grazie alla differente finalità
Gli immobili di interesse storico-artistico che sono inagibili pagano il 25% dell'Imu, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 142797/2020 ribaltando l'esito del giudizio di merito.
La questione riguarda un avviso di accertamento Imu e Tasi del 2013 relativo a un immobile di interesse storico-artistico e dichiarato inagibile, che era stato impugnato dal contribuente il quale sostiene di dover usufruire del cumulo delle riduzioni del 50% previste per le due fattispecie. Il Comune si era difeso in giudizio evidenziando che le due agevolazioni non possono essere cumulate, data la natura eccezionale della norma e in ossequio alla risposta fornita dal Dipartimento delle Finanze nel 2012.
Il giudizio di merito si è concluso sfavorevolmente per il contribuente. In particolare la Ctr ha affermato che l'agevolazione prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico (sottoposti a vincolo diretto), la cui ratio è quella di consentire ai proprietari un'adeguata conservazione e tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché di compensarli per il vincolo imposto dalla legge, non è cumulabile con quella relativa ai fabbricati inagibili, avendo i due benefici finalità analoghe ed avendo la norma carattere eccezionale.
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente evidenziando che con l'agevolazione Imu sugli immobili di interesse storico e artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti. Viceversa, con quella per i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause a essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell'anno nel quale questa impossibilità sussiste. Si tratta pertanto di due riduzioni fiscali con finalità diverse e quindi non sovrapponibili. Inoltre, quando il legislatore ha inteso escludere la cumulabilità, lo ha fatto espressamente, come per le agevolazioni concesse con riferimento alle attività di ricerca (legge 549/1995) o per gli atti d'acquisto di immobili a uso abitativo (Dl 12/1985 convertito dalla legge 118/1985). Insomma, non esiste un principio generale che esclude la cumulabilità di benefici fiscali analoghi, dal momento che le misure di agevolazione fiscale rispondono a esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze. D'altra parte, un'interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti e si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
In conclusione la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui in tema di determinazione dell'Imu, la base imponibile «è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono».
La Cassazione ha finito così per sconfessare la tesi ministeriale, affermata a Telefisco 2012 e 2016, che esclude il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile poiché «non appare coerente con la logica della norma prevedere un'ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili».
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